Sez. 2, Sentenza n. 2509 del 22/11/1983 Ud. (dep. 19/03/1984) Rv. 163211 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - MALVERSAZIONE A DANNO DEI PRIVATI - IN GENERE - PECULATO - POSSESSO PER RAGIONI DI UFFICIO O SERVIZIO - DETENZIONE MATERIALE O DISPONIBILITÀ DIRETTA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - DISPONIBILITÀ GIURIDICA - SUFFICIENZA.*
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - MALVERSAZIONE A DANNO DEI PRIVATI - IN GENERE - PECULATO - POSSESSO PER RAGIONI DI UFFICIO O SERVIZIO - DETENZIONE MATERIALE O DISPONIBILITÀ DIRETTA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - DISPONIBILITÀ GIURIDICA - SUFFICIENZA.*
Per la configurabilità del peculato o della malversazione non è necessario che il pubblico ufficiale abbia la materiale detenzione o la disponibilità diretta e immediata del denaro o della cosa mobile di cui si appropria, ma è sufficiente, ad integrare lo elemento del possesso, che egli ne abbia la disponibilità giuridica in conseguenza della funzione da lui esplicata, ossia la possibilità di disporne mediante un atto o un fatto che rientri nella Competenza dell'ufficio del quale è investito. (V mass n 152038; (V mass n 145713).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 314 CORTE COST., Cod. Pen. art. 315 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)