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Sez. 2, Sentenza n. 5108 del 08/11/1978 (Rv. 394858 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - PROCEDIMENTI TRA PARTI DIVERSE - PREGIUDIZIALITA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/394858-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - PROCEDIMENTI TRA PARTI DIVERSE - PREGIUDIZIALITA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*

La sospensione necessaria del processo, ai sensi dell'art 295 cod proc civ, in relazione alla pendenza di altra causa con carattere pregiudiziale, non e configurabile con riguardo a procedimenti fra parti diverse, stante l'inidoneita della decisione dell'uno a fare stato nei confronti dell'altro. (Conf 938/76, mass n 379590).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)