Sez. 2, Sentenza n. 5108 del 08/11/1978 (Rv. 394858 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - PROCEDIMENTI TRA PARTI DIVERSE - PREGIUDIZIALITA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - PROCEDIMENTI TRA PARTI DIVERSE - PREGIUDIZIALITA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
La sospensione necessaria del processo, ai sensi dell'art 295 cod proc civ, in relazione alla pendenza di altra causa con carattere pregiudiziale, non e configurabile con riguardo a procedimenti fra parti diverse, stante l'inidoneita della decisione dell'uno a fare stato nei confronti dell'altro. (Conf 938/76, mass n 379590).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)