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Sez. 3, Sentenza n. 21311 del 17/04/2002 Cc. (dep. 30/05/2002) Rv. 221611 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PROCEDIMENTO PER DECRETO - IN GENERE | Richiesta del PM di decreto di condanna - Inaccoglibilità per la sussistenza di un fatto non più previsto dalla legge come reato - Provvedimento del g.i.p. di restituzione degli atti al PM - Illegittimità - Sussistenza - Abnormità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2002-04-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/221611-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PROCEDIMENTO PER DECRETO - IN GENERE

È illegittimo il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di decreto penale di condanna, ove ritenga di non poter la accogliere per la sussistenza di un fatto non più previsto dalla legge come reato, anziché pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., abbia, per contro, provveduto alla restituzione degli atti al PM la quale presuppone la delibazione positiva sulla sussistenza del reato; detto provvedimento non è, tuttavia, abnorme in quanto, sotto il profilo strutturale, trova uno specifico referente normativo nell'art. 459, comma 3, e, pertanto, non è macroscopicamente difforme dai paradigmi fissati dall'ordinamento processuale, e, sotto il profilo funzionale, non provoca uno stallo del procedimento in quanto il PM ha pur sempre la possibilità di richiedere al giudice il rinvio a giudizio e, ove questi non accolga la richiesta, di impugnare la sentenza di proscioglimento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 459 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 459 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)