Sez. U, Sentenza n. 763 del 20/03/1973 (Rv. 363011 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE - PROVVEDIMENTO PRETORILE DI REVOCA - EFFETTI - NATURA ORDINATORIA - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
ESECUZIONE FORZATA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE - PROVVEDIMENTO PRETORILE DI REVOCA - EFFETTI - NATURA ORDINATORIA - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
Il provvedimento emesso dal pretore, con cui sia revocato altro precedente di sospensione dell'esecuzione, produce gli effetti sostanziali del provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensione ed ha pertanto natura ordinatoria, non decisoria. Il ricorso per Cassazione avverso suddetta pronunzia di revoca e pertanto inammissibile. (nella specie, il provvedimento di sospensione era stato emesso in seguito ad opposizione a precetto di rilascio, prima che l'ufficiale giudiziario, notificato l'avviso di rilascio, accedesse sul luogo per il compimento degli Atti previsti dall'art 608 cod proc civ). (V 3039/72, mass n 360801; 1331/64).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 608 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 605, Cod. Proc. Civ. art. 624 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)