Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie
Testo in vigore al
Art. 57 Rinvio dell'udienza di comparizione
1. Se non vi e' udienza nel giorno fissato nell'atto di citazione o nel processo verbale indicato nell'articolo 316 secondo comma del codice, la comparizione s'intende rimandata all'udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato.
Art. 58 Mancanza di dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio
1. Alla parte, che non ha fatto dichiarazione di residenza o elezione di domicilio o non ha indicato un indirizzo di posta elettronica certificata a norma dell'articolo 319 del codice, le notificazioni e le comunicazioni durante il procedimento possono essere fatte presso la cancelleria, salvo contrarie disposizioni di legge e fermo quanto previsto dall'articolo 149-bis del codice.181959
Art. 59 Dichiarazione di contumacia
1. La dichiarazione di contumacia della parte non costituita e' fatta dal conciliatore a norma dell'articolo 171 ultimo comma del codice, quando e' decorsa almeno un'ora dall'apertura dell'udienza.1819
Art. 60 Tempo degli atti di istruzione
Art. 61 Ordine di trattazione e discussione delle cause
1. Nella trattazione e nella discussione il giudice di pace deve dare la precedenza alle cause per le quali sono stati abbreviati i termini a norma dell'articolo 163-bis del codice.1819
Art. 62 Udienza di discussione
1. Il conciliatore, quando dichiara chiusa l'istruzione, invita le parti a formulare nella stessa udienza o in una udienza successiva le conclusioni che, a norma dell'articolo 189 del codice, intendono sottoporre alla sua decisione e a procedere alla discussione della causa.1819
2. L'udienza di discussione puo' essere rinviata soltanto una volta, per grave impedimento dell'ufficio o delle parti da specificarsi nel provvedimento di rinvio.
Art. 63 Giudice decidente
1. La causa deve essere decisa dal conciliatore che ha proceduto all'istruzione, salvo che sia stato sostituito a norma dell'articolo 174 del codice.1819
Art. 64
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 5119
Art. 65 Querela di falso
Art. 66
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 1991, N. 374111718
Art. 67
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 1991, N. 374111718
Art. 68 Istanza di conciliazione
1. L'istanza di conciliazione in sede non contenziosa puo' essere proposta al conciliatore con ricorso o verbalmente.
2. Se l'istanza e' proposta con ricorso, il conciliatore fa invitare dal cancelliere le parti a comparire davanti a lui in un giorno e in un'ora determinati per cercare di conciliarle.
3. Se e' proposta verbalmente, il conciliatore redige di essa processo verbale e da' la disposizione di cui al comma precedente.18
Art. 69 Mancata comparizione della parte invitata
1. Se la parte invitata non si presenta, il conciliatore ne da' atto nel processo verbale; di questo la parte istante puo' ottenere copia.18
Capo II. Del procedimento davanti al tribunale.
Sezione I. Dell'introduzione della causa
Art. 69-bis Determinazione delle udienze di prima comparizione
1. Il decreto del presidente del tribunale, che stabilisce, a norma del secondo comma dell'articolo 163 del codice, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti, deve essere affisso in tutte le sale d'udienza del tribunale entro il 30 novembre di ogni anno e rimanervi durante il successivo anno giudiziario cui si riferisce.1417
Art. 70 Istanza, di abbreviazione dei termini di comparizione
1. L'istanza di abbreviazione dei termini di comparizione, prevista nell'art. 163-bis ultimo comma del Codice, e' proposta con ricorso diretto al presidente del tribunale, ovvero, se la causa e' stata gia' assegnata ad una sezione, al presidente di questa.
2. Il decreto del presidente ... fissa l'udienza di prima comparizione e deve essere comunicato, insieme col ricorso stesso, ai procuratori delle parti costituite almeno cinque giorni liberi prima dell'udienza fissata dal presidente. Alle parti non costituite il decreto e il ricorso debbono essere notificati personalmente in un congruo termine stabilito dal presidente.59
3. Se all'udienza fissata dal presidente non compariscono tutte le parti alle quali deve essere fatta la comunicazione o la notificazione, il giudice istruttore verifica la regolarita' della comunicazione o della notificazione, e ne ordina, quando occorre, la rinnovazione, fissando una nuova udienza di prima comparizione. In tal caso deve essere osservato per la comunicazione lo stesso termine stabilito nel comma precedente; per la notificazione alle parti non costituite il giudice istruttore stabilisce un nuovo termine congruo.
Art. 70-bis Computo dei termini di comparizione
1. I termini di comparizione, stabiliti nell'art. 163-bis del Codice, debbono essere osservati in relazione all'udienza fissata nell'atto di citazione, anche se la causa e' rinviata ad altra udienza a norma dell'articolo 168-bis quarto comma dello stesso Codice.
Art. 70-ter
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 OTTOBRE 2024, N. 16459
Art. 71 Iscrizione a ruolo della causa
1. La parte che si costituisce in giudizio per prima indica negli schemi informatici le generalita' e il codice fiscale di tutte le parti e del procuratore che si costituisce, nonche' l'oggetto e il valore della domanda, la data di notificazione della citazione e dell'udienza fissata per la prima comparizione delle parti, nonche' gli ulteriori dati richiesti dalla normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.59
Art. 72
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 OTTOBRE 2024, N. 16459
Art. 73
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 OTTOBRE 2024, N. 16459
Art. 74 Fascicolo d'ufficio e fascicoli di parte
1. Il fascicolo d'ufficio informatico contiene una sezione in cui sono inseriti gli atti e i provvedimenti dell'ufficio nonche' una sezione per ogni parte costituita, a sua volta suddivisa in due sottosezioni contenenti rispettivamente gli atti e i documenti depositati, ciascuno numerato e con denominazione descrittiva del suo contenuto.
2. Le regole tecniche per l'adozione nel processo civile delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione assicurano che per ogni documento prodotto dalle parti sia possibile individuare la data del deposito e l'atto in allegato al quale esso e' stato depositato.
3. Nei casi in cui le disposizioni, anche regolamentari, che disciplinano il deposito degli atti del processo consentono il deposito di atti e documenti in formato analogico, il cancelliere forma un fascicolo cartaceo d'ufficio in cui e' inserito il fascicolo di parte contenente gli atti e i documenti depositati.59