Sez. U, Sentenza n. 1 del 26/01/1985 Cc. (dep. 13/02/1985) Rv. 167895 - 01
COMPETENZA PENALE - CONNESSIONE DI PROCEDIMENTI - EFFETTI - SULLA COMPETENZA PER MATERIA - SULLA COMPETENZA PER TERRITORIO - LIMITI RISPETTO ALLA FASE PROCESSUALE.*
COMPETENZA PENALE - CONNESSIONE DI PROCEDIMENTI - EFFETTI - SULLA COMPETENZA PER MATERIA - SULLA COMPETENZA PER TERRITORIO - LIMITI RISPETTO ALLA FASE PROCESSUALE.*
La connessione, quale causa di deroga agli ordinari criteri di attribuzione della Competenza, non produce i suoi effetti oltre la fase istruttoria. Ne consegue che, se al "simultaneus processus" non si sia pervenuti in tale fase, non è più possibile pervenirvi in Sede di giudizio, essendo in questo stadio consentita unicamente la riunione dei procedimenti pendenti dinanzi allo stesso giudice, disciplinata dall'art. 413 cod. proc. pen..*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 413 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)