Sez. L, Sentenza n. 2073 del 19/02/1992 (Rv. 475826 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Orario di lavoro - Lavoro straordinario | Previsione contrattuale dell'obbligo di prestare tali lavoro - Rifiuto del lavoratore - Inadempimento sanzionabile disciplinarmente - Configurabilità - Limiti - Fattispecie.
Lavoro - Lavoro subordinato - Orario di lavoro - Lavoro straordinario
In relazione alla previsione, ad opera del contratto collettivo, dell'obbligo di prestare nei limiti di legge il lavoro straordinario richiesto dall'imprenditore, il rifiuto da parte del lavoratore di svolgere tali prestazioni può concretare un'inadempimento sanzionabile disciplinarmente, la sussistenza del quale deve essere peraltro esclusa ove il potere discrezionale dell'imprenditore non sia stato esercitato secondo le regole di correttezza e buona fede poste dagli artt. 1175 e 1375 cod.civ., nel contenuto determinato dall'art. 41, comma secondo Cost.. (Nella specie, la sentenza dei giudici di merito, confermata dalla S.C., ha escluso la configurabilità dell'illecito disciplinare in relazione al rifiuto da parte del lavoratore di riprendere servizio dopo circa otto ore dalla fine del turno notturno per svolgere lavoro straordinario, non essendo la relativa richiesta giustificata da esigenze aziendali assolutamente prevalenti).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2107, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)