Sez. 5, Sentenza n. 12591 del 10/11/1995 Ud. (dep. 28/12/1995) Rv. 203948 - 01
Reati contro l'ordine pubblico - Delitti - Associazione per delinquere - In genere | Partecipazione - Concorso eventuale - Nozione: rapporto morale o materiale al vincolo associativo e mancanza di vincolo col sodalizio - Discrimine tra concorso eventuale e necessario - Validità delle regole dell'associazione - Mancanza: criterio del preventivo affidamento degli affiliati sul contributo del concorrente - Fattispecie ex art. 74 D.P.R. n. 309/90.
Reati contro l'ordine pubblico - Delitti - Associazione per delinquere - In genere
Si configura il concorso eventuale di persone nel reato di partecipazione ad associazione per delinquere nel caso in cui taluno contribuisca al pregiudizio che l'associazione reca all'ordine pubblico, mediante un contributo materiale o morale al vincolo dei partecipi, senza che egli sia a sua volta vincolato. Ne deriva che quando il contributo sia duraturo, la prova negativa del vincolo proviene dall'esclusione secondo regole interne, anche consuetudinarie, dell'associazione, circa l'affiliazione o il comportamento dei membri. In assenza di esse, ove si dimostri che gli affiliati fanno preventivo affidamento sul contributo di taluno, la condotta di questi, non essendo svincolata dallo scopo sociale, va considerata alla stregua di quella di qualsiasi partecipe. Al contrario, ove gli affiliati non facciano preventivo conto sul suo apporto, la relativa condotta è qualificabile come concorso eventuale nel reato. (Fattispecie ex art. 74 D.P.R. n. 309/1990).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)