Sez. L, Sentenza n. 28860 del 05/12/2008 (Rv. 605924 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE | Progressioni economiche previste dal c.c.n.l. comparto ministeri 1998 - 2001 - Retribuzione - Relativo diritto - Insorgenza - Con l'approvazione della graduatoria - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE
Il credito retributivo collegato all'esito di una selezione per le progressioni economiche previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto ministeri 1998-2001 - nasce con il completamento del procedimento previsto mediante l'approvazione della graduatoria, che individua i vincitori nell'ambito del numero delle posizioni da ricoprire, ancorché la scelta degli aspiranti debba avvenire sulla base di criteri oggettivi e predeterminati e sia contrattualmente prevista la decorrenza degli aumenti retributivi da epoca anteriore, atteso che l'approvazione della graduatoria - intervenendo al culmine del completamento della procedura di selezione, costituente di per sé una fattispecie complessa a formazione progressiva, articolata in varie fasi e dotata di natura costitutiva - segna il momento per l'attribuzione del diritto al pagamento della retribuzione (nella specie per lo sviluppo economico C3/super del Ministero della Giustizia), solo da allora venendo concretamente, e definitivamente, individuato il titolare del diritto.
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 19/02/1999, Contr. Coll. 04/05/2000
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)