Sez. 3, Sentenza n. 1425 del 09/05/1968 (Rv. 333063 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - ACQUIESCENZA-PARZIALE- PARTE AUTONOMA DELLA SENTENZA - NECESSITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - ACQUIESCENZA-PARZIALE- PARTE AUTONOMA DELLA SENTENZA - NECESSITA.*
Nel caso di impugnazione parziale, l'acquiescenza alla parte non impugnata della sentenza si verifica solo quando le diverse parti di questa siano tra loro indipendenti, per modo che l'una possa sussistere venendo meno l'altra, e non anche quando una parte costituisca esclusivamente una conseguenza della precedente, ossia una situazione che abbia per necessario presupposto l'altra statuizione. (nella specie, rilevato che l'ufficio, nell'atto di impugnazione alla commissione provinciale, aveva mosso esplicitamente doglianza in ordine alla mancata indicazione dell'iter logico e giuridico seguito per giungere alla decisione e, quindi, sostanzialmente, in ordine al mancato esame dei dati ed elementi raccolti, si e escluso che si intendesse limitare la censura alla misura dell'imponibile e che fosse preclusa per acquiescenza, davanti alla commissione centrale, l'argomento relativo al procedimento adottato dalla commissione distrettuale). Conf. Alla sent. N.1122-67, massima n.327530, prima parte 1845-65.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)