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Sez. 2, Sentenza n. 1408 del 08/05/1968 (Rv. 333043 - 01)

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA- FINESTRE - LUCI - DIRITTO DI CHIUDERE LUCI - COSTRUZIONE IN APPOGGIO OD IN ADERENZA - NECESSITA - LUCI SULLA PUBBLICA STRADA - CHIUSURA - IMPOSSIBILITA - LIMITI - CONCESSIONE PER COSTRUZIONE SULLA PUBBLICA VIA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1968-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/333043-01

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA- FINESTRE - LUCI - DIRITTO DI CHIUDERE LUCI - COSTRUZIONE IN APPOGGIO OD IN ADERENZA - NECESSITA - LUCI SULLA PUBBLICA STRADA - CHIUSURA - IMPOSSIBILITA - LIMITI - CONCESSIONE PER COSTRUZIONE SULLA PUBBLICA VIA - CONDIZIONI.*

L'art. 904 cod.civ., nello stabilire che chi ha la comunione del muro non puo chiudere la luce se ad esso non appoggia il suo edificio, deve essere interpretato quale norma tassativa, nel senso che per chiudere le luci, esistenti nel muro iure proprietatis, e necessario costruire in appoggio o in aderenza. Al di fuori della previsione tassativa di detto articolo, la luce iure proprietatis nel muro comune non puo essere limitata o ridotta nella sua entita e funzionalita a discrezione del comunista, che vi abbia interesse. Pertanto, quando il muro comune di un edificio sorge sulla pubblica via, l'eliminazione delle luci non e possibile, per l'impossibilita di costruire sulla pubblica via, sia pure in appoggio o in aderenza. Nel caso eccezionale, poi, di concessione, ad opera dell'autorita amministrativa, del permesso di costruire sulla via pubblica, la chiusura delle luci puo essere consentita, se venga appoggiata od eretta in aderenza una costruzione, e non invece se siano costruiti accessori della costruzione precedente (come balconi, pensili ecc.), non aventi una propria autonomia funzionale. (V. 1421-65).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 904

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)