Sez. 1, Sentenza n. 2191 del 28/10/1970 (Rv. 348341 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - PROVA - ONERE PROBATORIO DELL'ATTORE - LIMITI - RICONOSCIMENTO DEL CONVENUTO - EFFETTI.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - PROVA - ONERE PROBATORIO DELL'ATTORE - LIMITI - RICONOSCIMENTO DEL CONVENUTO - EFFETTI.*
Il criterio di massima in tema di rivendica, secondo il quale l'attore e tenuto a dimostrare la legittimita dell'acquisto derivativo proprio o dei suoi autori, ovvero il compimento dell'usucapione, e soggetto a temperamento per effetto delle ammissioni del convenuto con la conseguenza che ove quest'ultimo non opponga un proprio diritto di proprieta, ed anzi riconosca il diritto dell'attore, il rivendicante ben puo limitarsi a dedurre tale riconoscimento unitamente al suo preesistente titolo di proprieta. (V 771'69, mass n 339092 594'68, mass n 331724 370'68, mass n 331345).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 948
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)