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Sez. 1, Sentenza n. 22765 del 12/12/2012 (Rv. 624550 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Natura impugnatoria - Limiti - Eccezioni proponibili dal curatore - Individuazione - Riproposizione di quelle disattese dal giudice delegato in sede di verifica - Possibilità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2012-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624550-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE

Il procedimento di verifica dello stato passivo, sebbene tenda ad assicurare il contraddittorio sostanziale innanzi ad un giudice terzo, non prevede la necessaria costituzione delle parti a mezzo di difensore tecnico, mentre nel successivo giudizio di opposizione - come regolato dall'art. 99 legge fall., nel testo novellato dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e, poi, dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169 - inequivocabilmente di natura impugnatoria ed ancorché non qualificabile come appello, la disciplina circa le eccezioni proponibili deve ricercarsi esclusivamente nel menzionato art. 99, il quale, al settimo comma, descrivendo il contenuto della memoria difensiva di costituzione della parte resistente, fa menzione, tra l'altro, delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili di ufficio, senza porre altre limitazioni. Ne deriva che, in tale giudizio, il curatore può riproporre le eccezioni che siano state disattese precedentemente dal giudice delegato in sede di verifica.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)