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Sez. 3, Sentenza n. 5050 del 09/03/1999 Ud. (dep. 21/04/1999) Rv. 213370 - 01

PROCEDIMENTO PRETORILE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROCEDIMENTO PER DECRETO - IN GENERE | Previo invito del PM all'imputato a rendere l'interrogatorio ex art.2 L.16 luglio 1997, n.234 - Applicabilità al procedimento per decreto - Esclusione - Incompatibilità con il rito monitorio - Sussistenza.
Stato
decisa il 1999-03-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213370-01

PROCEDIMENTO PRETORILE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROCEDIMENTO PER DECRETO - IN GENERE

Nell'ambito dei procedimenti pretorili, il principio per cui il decreto di citazione a giudizio è nullo se non preceduto dall'invito del PM all'imputato a rendere l'interrogatorio, (art.555, comma 2, cod.proc.pen.come modificato dall'art.2 L.16 luglio 1997, n.234)non si applica al procedimento per decreto in quanto incompatibile con la struttura del modello monitorio. Più in particolare, detto principio non si applica prima dell'emissione del decreto penale di condanna, essendo espressamente limitato ai casi in cui il PM chiede o dispone direttamente il rinvio a giudizio e non si applica, altresì, dopo il decreto penale e la relativa opposizione in quanto, in questa fase, non è il PM ma lo stesso opponente a chiedere il giudizio, sicché il primo non è più legittimato ad invitare l'imputato a rendere l'interrogatorio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 555 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 555 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 565 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 565 CORTE COST., Legge 16/07/1997 num. 234 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)