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Sez. 1, Sentenza n. 3538 del 07/12/1972 (Rv. 361491 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - APPLICAZIONE ANALOGICA - ESCLUSIONE - INTERPRETAZIONE ESTENSIVA - AMMISSIBILITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1972-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361491-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - APPLICAZIONE ANALOGICA - ESCLUSIONE - INTERPRETAZIONE ESTENSIVA - AMMISSIBILITA - LIMITI.*

Le Disposizioni accordanti benefici tributari, avendo natura eccezionale, sono insuscettibili di applicazione analogica. Esse consentono la interpretazione estensiva limitatamente a quei casi cui la loro applicazione puo estendersi secondo l'espressione letterale valutata alla luce della ratio legis, a condizione, peraltro, che siffatta estensione si operi solo allorche sia ben certo che la legge, esaminata alla stregua e nei limiti della forza espansiva della sua ratio, consenta di superarne la letterale espressione in ampiezza tale da abbracciare anche i casi cui il beneficio si voglia estendere, e non quando siffatto esame porti a conclusioni dubbie o addirittura tendenzialmente negative, giacche in tale ipotesi deve invece prevalere la disciplina normale dell'imposizione. (V 1614'71, mass n 352037; 825'71, mass n 350564).*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)