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Sez. 1, Sentenza n. 2520 del 19/10/1967 (Rv. 329849 - 01)

FALLIMENTO - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - GARANZIE - AMMISSIONE DI UN CREDITO IPOTECARIO - DEFINITIVITA DELLO STATO PASSIVO - PROPONIBILITA DELLA REVOCATORIA CONTRO L'IPOTECA ISCRITTA A FAVORE DEL CREDITO AMMESSO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1967-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/329849-01

FALLIMENTO - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - GARANZIE - AMMISSIONE DI UN CREDITO IPOTECARIO - DEFINITIVITA DELLO STATO PASSIVO - PROPONIBILITA DELLA REVOCATORIA CONTRO L'IPOTECA ISCRITTA A FAVORE DEL CREDITO AMMESSO - ESCLUSIONE.*

Divenuto definitivo lo stato passivo fallimentare, che ammette un credito fra i crediti ipotecari, e preclusa al curatore la proponibilita della Azione revocatoria contro l'ipoteca iscritta a garanzia del credito stesso, anche se il giudice delegato abbia subordinato l'efficacia della prelazione alla condizione che essa non venisse revocata a seguito della promuovenda Azione revocatoria da parte del curatore del fallimento. (Cfr. 3027-63, 730-63).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)