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Sez. 2, Sentenza n. 1065 del 27/04/1966 (Rv. 322144 - 01)

POSSESSO - AZIONE DI REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - L'ATTO DI SPOGLIO - ANIMUS SPOLIANDI - IN GENERE - NOZIONE - PROVA - INTENZIONE DI ESERCITARE IL PROPRIO DIRITTO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1966-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/322144-01

POSSESSO - AZIONE DI REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - L'ATTO DI SPOGLIO - ANIMUS SPOLIANDI - IN GENERE - NOZIONE - PROVA - INTENZIONE DI ESERCITARE IL PROPRIO DIRITTO - IRRILEVANZA.*

L'animus spoliandi e insito nella stessa privazione totale o parziale del possesso; esso si integra nella consapevolezza di operare contro la volonta espressa o presunta del possessore ed e desumibile, oltre che dal fatto materiale della privazione, dalla violenza o clandestinita usata dall'autore dello spoglio, da ogni altro elemento rivelatore dell'illecito operato dallo spogliatore, e cio anche se quest'ultimo ha agito con l'intendimento di esercitare un proprio diritto. (Cfr 2569/63; 2109/62).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)