Sez. 5, Sentenza n. 41760 del 24/10/2005 Cc. (dep. 22/11/2005) Rv. 232548 - 01
COMPETENZA (Cod. proc. pen. 1988) - RIMESSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Competenza della Corte di cassazione in ordine all'istanza di rimessione, senza che il giudice procedente abbia deliberato in ordine alla controversa questione della propria competenza territoriale - Sussistenza - Esclusione.
COMPETENZA (Cod. proc. pen. 1988) - RIMESSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE
L'istituto della rimessione (art. 45), in quanto vincolato al principio di precostituzione legale del giudice, ha per presupposto che il giudice che procede è competente per territorio, ancorché per mancato rilievo o eccezione d'incompetenza in termini ai sensi dell'art. 21 cod. proc. pen., sicché la designazione del giudice di altro distretto, prevedibile e ineludibile, è l'unico rimedio possibile per evitare il turbamento del processo. Ne consegue che il giudice procedente, ove rilevi d'ufficio, ovvero gli sia eccepita, prima della conclusione dell'udienza preliminare, la propria incompetenza territoriale, deve dichiararla con sentenza (ex art. 22, comma terzo, cod. proc. pen.), ordinando la trasmissione degli atti al P.M. presso il giudice competente, ancorché l'imputato abbia proposto istanza di rimessione. Deriva, altresì, che il giudice che non decide circa la propria controversa competenza territoriale non può disporre di alcun atto del procedimento, ivi compresa la trasmissione alla Corte di cassazione della richiesta di rimessione, che pure deve essere immediata, ex art. 46, comma terzo, cod. proc. pen..
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 22 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 45 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)