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Sez. 3, Sentenza n. 21018 del 06/10/2014 (Rv. 632850 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA | Procura alle liti - Nome del difensore - Omissione - Nullità della procura - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 2014-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632850-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA

La procura "ad litem" in cui manchi il nome del difensore non è nulla quando, per i riferimenti in essa contenuti ed il contesto in cui è inserita, non possa sorgere alcun ragionevole dubbio sulla individuazione del difensore e sulla legittimazione alle attività processuali da lui compiute, così come nell'ipotesi in cui l'avvocato si qualifichi difensore in forza della procura, la cui sottoscrizione sia da lui autenticata e che sia posta a margine dell'atto difensivo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)