Sez. 1, Sentenza n. 12332 del 05/12/1998 (Rv. 521426 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - IN GENERE | Ingiunzione di pagamento ex R.D. n. 639 del 1910 - Successiva emissione in pendenza dell'opposizione giudiziaria di nuova ingiunzione per la medesima "causa petendi" - Conseguenze - Automatica cessazione della materia del contendere in relazione alla prima ingiunzione - Sussistenza - Esclusione.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - IN GENERE
L'Autorità amministrativa, dopo avere emanato, nell'esercizio dei suoi poteri di autotutela, una ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n. 639, in pendenza dell'opposizione giudiziaria conserva il potere, non limitato da alcuna norma o principio, di emettere ulteriori poteri di autotutela con riferimento alla medesima "causa petendi", senza che dall'emanazione del nuovo provvedimento derivi automaticamente la cessazione della materia del contendere, ove questo non comporti il venir meno della pretesa creditoria dell'Amministrazione. Infatti, la cessazione della materia del contendere, presupponendo il venir meno della pretesa creditoria dell'Amministrazione o della controversia su di essa, può derivare o da un provvedimento di annullamento di ufficio o di revoca dell'ingiunzione opposta, che abbia fatto venir meno integralmente la pretesa creditoria dell'Amministrazione, ovvero da un annullamento o da una revoca parziale di tale ingiunzione con contestuale acquiescenza dell'ingiunto al secondo provvedimento, attraverso il pagamento del nuovo importo richiestogli, o l'omessa impugnazione di esso, che lo abbia reso definitivo. In ogni altro caso, restando controverso il diritto dell'Amministrazione a percepire, sia pure in parte, la somma già richiesta con la prima ingiunzione, la materia del contendere in relazione alla prima ingiunzione continua a sussistere, ancorché la seconda si fondi sulla medesima "causa petendi" e debba essere a sua volta impugnata dall'ingiunto che intenda contestarne il fondamento ed evitare che acquisti carattere di inoppugnabilità, salvi gli effetti su ciascun giudizio di opposizione del giudicato che si formi nell'altro.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)