Sez. U, Sentenza n. 9217 del 19/04/2010 (Rv. 612562 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE | Inabilitato - Compimento di atti processuali - Assistenza del curatore - Necessità - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE
In tema di capacità processuale dell'inabilitato, l'assistenza del curatore è necessaria anche quando l'attività processuale della parte assuma i caratteri dell'atto di ordinaria amministrazione, perché, a prescindere dalla opinabilità della qualificazione in tali termini dell'attività nel processo, l'art. 394, comma 2, cod. civ., richiamato dall'art. 424 cod. civ., stabilisce che l'inabilitato può stare in giudizio con l'assistenza del curatore, senza distinguere a seconda dell'attività che egli intenda svolgere.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 394 com. 2, Cod. Civ. art. 424, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)