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Sez. 1, Sentenza n. 2613 del 05/11/1984 Ud. (dep. 21/03/1985) Rv. 168367 - 01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - IN GENERE - RICHIESTE ISTRUTTORIE DELL'IMPUTATO IN DIBATTIMENTO O FINALIZZATE A PROVARE DEDUZIONI DIFENSIVE - RIGETTO - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1984-11-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/168367-01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - IN GENERE - RICHIESTE ISTRUTTORIE DELL'IMPUTATO IN DIBATTIMENTO O FINALIZZATE A PROVARE DEDUZIONI DIFENSIVE - RIGETTO - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*

Una richiesta istruttoria dell'imputato formulata nel corso del dibattimento, finalizzata a provare deduzioni e rilievi difensivi, può essere disattesa tacitamente o indirettamente quando la sentenza perviene all'affermazione di colpevolezza attraverso un'adeguata e corretta motivazione, basata sull'esame e la valutazione di prove ritenute sufficienti e di decisiva Rilevanza, da cui risulta che non si è tenuto alcun conto d'elementi probatori che le richieste istruttorie tendevano a contrastare, perché in tal modo il giudice mostra implicitamente ma chiaramente l'assoluta irrilevanza, ai fini dell'espresso convincimento di colpevolezza, di detti elementi e quindi la superfluità delle richieste istruttorie che tali elementi avrebbero dovuto neutralizzare. (V mass n 154070; (V mass n 152229).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)