Sez. 1, Sentenza n. 17938 del 08/09/2005 (Rv. 584616 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - IN GENERE | Illecito del terzo in danno della società - Conseguente pregiudizio per i soci (svalutazione della quota e perdita della possibilità di riscuotere utili di gestione) - Azione risarcitoria - Titolarità della società e non dei soci - Fondamento.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - IN GENERE
I soci di una società di capitali non hanno titolo per avanzare pretese risarcitorie nei confronti del terzo che con il suo comportamento illecito abbia danneggiato la società, con conseguente depauperamento del patrimonio personale degli stessi soci, per la perdita del capitale investito nella società e della possibilità di incassare utili di gestione, atteso che la perfetta autonomia patrimoniale inerente alla personalità giuridica della società comporta la netta separazione tra il patrimonio sociale e quello personale dei soci, dalla quale derivano l'esclusiva imputazione alla società stessa dell'attività svolta in suo nome e delle relative conseguenze patrimoniali passive, essendo la responsabilità del socio limitata al bene conferito, e l'esclusiva legittimazione della società all'azione risarcitoria nei confronti del terzo che con la propria condotta illecita abbia recato pregiudizio al patrimonio sociale; mentre gli effetti negativi sull'interesse economico del socio (riduzione del valore della quota e compromissione della redditività dell'investimento) costituiscono mero riflesso di detto pregiudizio, e non conseguenza diretta ed immediata dell'illecito, e, del resto, il riconoscimento di un autonomo diritto al risarcimento in capo ai singoli soci potrebbe determinare una duplicazione del ristoro inerente ad un unico danno.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2331, Cod. Civ. art. 2475
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)