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Sez. 6, Sentenza n. 14 del 19/11/1997 Ud. (dep. 05/01/1998) Rv. 210050 - 01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI ECONOMICI | Fattispecie aggravata rispetto a quella di cui al comma primo dell'art. 570 cod. pen. - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie autonoma di reato - È tale - Conseguenze: inoperatività del giudizio di comparazione ex art. 69 cod. pen.
Stato
decisa il 1997-11-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210050-01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI ECONOMICI

Le ipotesi di violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui al comma secondo dell'art. 570 costituiscono fattispecie autonoma di reato rispetto a quelle di cui al primo comma del medesimo articolo, sicché non è possibile, a seguito di giudizio di comparazione ex art. 69 cod. pen., applicare alternativamente la pena della reclusione o della multa, dovendosi sempre applicare la pena detentiva congiuntamente a quella pecuniaria.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 570 com. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 570 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)