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DIRETTIVA 97/78/CE DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 1997 che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità

Testo in vigore al

Art. 11

1. Lo Stato membro autorizza, per conto di tutti gli Stati membri che saranno attraversati, il transito di partite da un paese terzo verso un altro paese terzo o verso lo stesso paese terzo soltanto se:

  1. a) tali partite provengono da un paese terzo, i cui prodotti sono autorizzati ad entrare nel territorio dell'Unione e sono destinati ad un altro paese terzo. L'autorità competente può derogare a tale esigenza in caso di trasbordo conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), di una partita da un aereo ad un altro o da una nave ad un'altra nave all'interno della zona doganale dello stesso porto o aeroporto, al fine di essere rispedita senza alcun'altra sosta nei territori elencati nell'allegato I secondo criteri generali da stabilire conformemente al paragrafo 4 del presente articolo;

  2. b) il transito stesso sia stato preventivamente autorizzato dal veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero dello Stato membro in cui la partita entra per la prima volta in uno dei territori elencati nell'allegato I;

  3. c) l'interessato al carico si impegna preventivamente a riprendere possesso della partita qualora i prodotti vengano respinti, al fine di disporne conformemente all'articolo 17.

2. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è subordinata al rispetto delle condizioni seguenti:

  1. a) le partite presentate in regime di transito al posto d'ispezione frontaliero sono accompagnate dai certificati o documenti di cui all'articolo 7, paragrafo 1 e, se del caso, dalle traduzioni autenticate;

  2. b) la partita di prodotti deve essere presentata a detto posto d'ispezione frontaliero ai fini del controllo documentario e del controllo d'identità. Nel caso di trasporto per via marittima o aerea, l'autorità veterinaria competente può consentire che si deroghi all'esecuzione del controllo documentario e materiale se la partita:

    non viene scaricata. In tal caso, fatto salvo l'articolo 20, il controllo documentario si limita all'esame del registro di bordo;

    è trasbordata conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), da un aereo ad un altro o da una nave ad un'altra nave all'interno della zona doganale dello stesso porto o aeroporto.

    Eccezionalmente, ove possano sussistere rischi per la salute umana o degli animali o si sospettino irregolarità, devono essere eseguiti controlli materiali complementari;

  3. c) in caso di transito attraverso i territori elencati nell'allegato I, su strada, per ferrovia o su corsi d'acqua navigabili, la partita:

    è inviata, sotto sorveglianza doganale secondo la procedura T 1 prevista dal regolamento (CEE) n. 2913/92 al punto di uscita dalla Comunità, accompagnata dal documento prescritto al paragrafo 2, lettera a) del presente articolo e dal certificato previsto all'articolo 5, paragrafo 1, recante indicazione del posto d'ispezione frontaliero attraverso il quale la partita stessa uscirà dalla Comunità;

    è trasportata, senza rottura o frazionamento del carico dopo aver lasciato il posto d'ispezione frontaliero di arrivo, in veicoli o contenitori sigillati dalle autorità. Nessuna manipolazione è autorizzata durante il trasporto;

    esce dalla Comunità attraverso un posto d'ispezione frontaliero entro un termine massimo di trenta giorni dalla partenza dal posto d'ispezione frontaliero d'introduzione, salvo deroga generale accordata secondo la procedura prevista dal paragrafo 4 per tener conto di situazioni di lontananza geografica debitamente motivata;

  4. d) il veterinario ufficiale che autorizza il trasporto informa il veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero di uscita per il tramite della rete ANIMO;

  5. e) il veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero di uscita attesta, nel certificato di cui all'articolo 5, paragrafo 1, che le partite in questione hanno lasciato il territorio della Comunità e invia copia di questo documento al posto d'ispezione frontaliero d'entrata via fax o con qualsiasi altro mezzo. Qualora il veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero d'introduzione non sia stato informato dell'uscita dei prodotti dalla Comunità entro il termine previsto al paragrafo 2, lettera c), terzo trattino, egli ne informa l'autorità doganale competente che procede ad ogni indagine per determinare la reale destinazione dei prodotti.

3. Tutte le spese sostenute in applicazione del presente articolo, comprese le spese d'ispezione e di controllo imposte dal presente articolo, sono imputate all'interessato al carico o al suo rappresentante, senza indennizzo da parte dello Stato membro, in conformità dei principi contenuti nell'articolo 1 della direttiva 85/73/CEE.

4. Le modalità d'applicazione del presente articolo, in particolare per quanto riguarda lo scambio di informazioni tra i posti d'ispezioni frontalieri d'entrata e di uscita, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 29.

Art. 12

1.

Le partite di prodotti provenienti da un paese terzo e destinate a una zona franca, un deposito franco o un deposito doganale, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2913/92 possono esservi ammesse all'autorità competente soltanto qualora l'interessato al carico abbia dichiarato preventivamente se la destinazione finale di tali prodotti sia la messa in libera pratica in uno dei territori elencati nell'allegato I o se si tratti di un'altra destinazione finale da precisare e se tali prodotti soddisfano o meno le condizioni previste per l'importazione.

In mancanza di una precisa indicazione della destinazione finale, il prodotto sarà considerato come destinato ad essere messo in libera pratica in uno dei territori elencati nell'allegato I.

2.

Le partite di cui al paragrafo 1 devono essere sottoposte, presso il posto d'ispezione frontaliero d'introduzione, ad un controllo documentario, d'identità e materiale, inteso ad accertare se i prodotti di cui trattasi soddisfano o meno tali condizioni d'importazione.

Il controllo materiale non è richiesto — salvo in caso di fondato sospetto che esistano rischi per la salute umana e degli animali — qualora dal controllo documentario risulti che i prodotti in questione non soddisfano i requisti comunitari.

Tali partite devono essere accompagnate dai documenti di cui all'articolo 7, paragrafo 1. Se necessario devono essere allegate a tali documenti le traduzioni autenticate.

3. Se, in occasione dei controlli di cui al paragrafo 2, viene constatato che i requisiti comunitari sono soddisfatti, il veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero redige di conseguenza il certificato di cui all'articolo 5, paragrafo 1, abbinato ai documenti doganali. Le competenti autorità veterinarie e doganali del posto d'ispezione frontaliero autorizzano l'ammissione a un deposito di una zona franca, a un deposito franco o a un deposito doganale. Tali prodotti sono dichiarati, da un punto di vista veterinario, idonei all'ulteriore messa in libera pratica.

4. Se, in occasione dei controlli di cui al paragrafo 2, viene constatato che i prodotti non soddisfano i requisiti comunitari, il veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero redige di conseguenza il certificato di cui all'articolo 5, paragrafo 1, abbinato ai documenti doganali. Le autorità doganali e veterinarie del posto d'ispezione frontaliero, in tal caso, possono autorizzare l'ammissione a un deposito situato in una zona franca, a un deposito franco o a un deposito doganale solo se, fatto salvo l'articolo 16, sono soddisfatte le seguenti condizioni:

  1. a) i prodotti non devono provenire da un paese terzo colpito da divieto conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), prima frase;

  2. b) i depositi delle zone franche e i depositi franchi o doganali devono essere riconosciuti dall'autorità competente ai fini del magazzinaggio dei prodotti. Ai fini del riconoscimento essi devono soddisfare alle condizioni seguenti:

    essere aree recintate, i cui punti di entrata e di uscita devono essere costantemente controllati dal responsabile del deposito; nel caso di depositi situati in una zona franca, l'intera zona deve essere recintata e costantemente controllata dall'autorità doganale;

    rispondere alle condizioni di riconoscimento stabilite dalla legislazione comunitaria per i depositi che immagazzinano il prodotto o i prodotti di cui trattasi o, in mancanza di una legislazione comunitaria, dalla legislazione nazionale;

    disporre di una registrazione quotidiana di tutte le partite in entrata o in uscita dal deposito, con menzione della natura e della quantità dei prodotti per ogni partita e del nome ed indirizzo del destinatario; tale contabilità deve essere conservata almeno tre anni;

    disporre di locali di immagazzinamento e/o di refrigerazione separati che permettano di immagazzinare i prodotti non conformi alla normativa veterinaria. L'autorità competente può tuttavia autorizzare, per i depositi esistenti, l'immagazzinamento separato di tali prodotti in un medesimo locale se i prodotti non conformi alla normativa comunitaria sono depositati in un recinto chiuso a chiave;

    disporre di locali riservati al personale che effettua i controlli veterinari.

    Se i controlli di cui al paragrafo 2 del presente articolo dimostrano che l'interessato al carico ha fatto una falsa dichiarazione, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, egli deve disporre della partita conformemente all'articolo 17.

5. Le autorità competenti adottano tutte le misure necessarie:

per verificare che le condizioni relative al riconoscimento dei depositi continuino ad essere soddisfatte,

affinché i prodotti che non soddifano i requisiti veterinari comunitari non siano immagazzinati negli stessi locali o recinti dei prodotti conformi ai suddetti requisiti,

per garantire un controllo efficace delle entrate e delle uscite dal deposito e, durante le ore di accesso ai depositi o alle zone, la supervisione da parte dell'autorità veterinaria. In particolare esse devono provvedere affinché i prodotti non conformi ai requisiti comunitari non possano lasciare i locali o compartimenti in cui sono depositati senza l'accordo dell'autorità competente,

per eseguire tutti gli opportuni controlli volti ad evitare qualsiasi alterazione, qualsiasi sostituzione dei prodotti immagazzinati nei depositi o qualsiasi cambiamento di imballaggio, di condizionamento o di trasformazione.

6. Per motivi di salute umana o degli animali, uno Stato membro può negare l'ammissione in deposito doganale, deposito franco o zona franca, dei prodotti che non soddisfano le condizioni della normativa comunitaria.

7. Le partite possono essere introdotte nelle zone franche, nel deposito franco o nel deposito doganale solo se munite dei sigilli doganali.

8.

Le partite di cui al paragrafo 4 del presente articolo possono lasciare un deposito franco, un deposito doganale o una zona franca solo per essere inviate in un paese terzo o in un deposito di cui all'articolo 13, ovvero per essere distrutte, fermo restando che:

la spedizione verso un paese terzo deve effettuarsi nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c) e paragrafo 2, lettere a), c), d) ed e),

il trasferimento verso un deposito di cui all'articolo 13 deve avvenire tramite un formulario di controllo doganale T 1, mediante indicazione nel certificato di accompagnamento previsto dal suddetto articolo dei dati identificativi di tale deposito,

il trasporto verso il luogo di distruzione deve effettuarsi previa denaturazione dei prodotti in questione.

Le partite di cui trattasi vengono successivamente inoltrate, a condizione che il trasporto sia effettuato, senza rotture del carico, sotto la supervisione delle autorità competenti, in veicoli o contenitori a chiusura ermetica sigillati da queste ultime.

Le partite non possono formare oggetto di trasferimento tra i depositi di cui al presente articolo.

10.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione l'elenco:

  1. a) delle zone franche, dei depositi franchi e dei depositi doganali di cui al paragrafo 4;

  2. b) degli operatori di cui all'articolo 13.

La Commissione cura la pubblicazione dell'elenco di cui alla lettera a) nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e comunica agli Stati membri i nomi degli operatori di cui alla lettera b).

11.

In caso di mancato rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi da 1 a 10 e nella misura in cui esse si applicano al deposito, l'autorità competente deve sospendere o ritirare l'autorizzazione, come previsto al paragrafo 4, lettera b). Essa ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.

In caso di irregolarità, intenzionali o dovute a grave negligenza, verranno prese, nei confronti del responsabile del trasporto della partita dopo l'uscita dal deposito, le sanzioni previste dalla legislazione nazionale dello Stato membro interessato.

12. Le modalità d'applicazione del presente articolo, in particolare le procedure di controllo da applicare presso le zone o i depositi di cui trattasi all'entrata o all'uscita delle partite, nonché per quanto riguarda il trasporto di queste ultime fra tali zone o depositi, le modalità di magazzinaggio dei prodotti e le manipolazioni consentite, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 29.

Art. 13

1. Gli operatori che forniscono direttamente ai mezzi di trasporto marittimi i prodotti di cui all'articolo 12, paragrafo 4, destinati all'approvvigionamento del personale e dei passeggeri, devono, oltre a soddisfare i requisiti di cui all'articolo 12, paragrafi 1 e 2, paragrafo 4, lettera a) e lettera b), secondo, terzo e quarto trattino, e paragrafi 5, 6, 7 e 9:

  1. a) essere preliminarmente autorizzati dall'autorità competente in quanto operatori;

  2. b) rifornirsi di prodotti che possano essere sottoposti a trasformazione soltanto se la materia prima soddisfa i requisiti comunitari;

  3. c) disporre di edifici chiusi la cui entrata ed uscita siano costantemente controllate dal responsabile del deposito. Nel caso di depositi situati in una zona franca si applicano i requisiti di cui all'articolo 12, paragrafo 4, lettera b), primo trattino, seconda frase;

  4. d) impegnarsi a non immettere in consumo, su uno dei territori elencati nell'allegato I, i prodotti di cui all'articolo 12, paragrafo 4;

  5. e) segnalare al più presto all'autorità l'arrivo di tali prodotti in una zona o in un deposito di cui alla lettera c).

2. Gli operatori di cui al paragrafo 1 devono:

  1. a) effettuare le consegne direttamente a bordo dei mezzi di trasporto marittimi o in un deposito appositamente riconosciuto situato nel porto di destinazione, restando inteso che occorre prendere misure affinché i prodotti di cui trattasi non possano in alcun caso lasciare la zona portuale per un'altra destinazione. Il trasporto dal deposito d'origine fino al porto di destinazione deve essere effettuato sotto sorveglianza doganale secondo la procedura T 1 prevista dal regolamento (CEE) n. 2913/92 ed essere accompagnato da un certificato veterinario il cui modello sarà stabilito secondo la procedura di cui al paragrafo 6;

  2. b) informare preventivamente l'autorità competente della zona portuale dello Stato membro da cui provengono i prodotti consegnati, nonché le autorità competenti della zona portuale dello Stato membro di destinazione, della data di spedizione dei prodotti e del luogo di destinazione;

  3. c) fornire una prova ufficiale che i prodotti hanno raggiunto la loro legittima destinazione finale;

  4. d) conservare per almeno tre anni il registro delle entrate e delle uscite. Tale registro deve consentire il controllo di frazioni delle partite conservate nel deposito.

3. Gli operatori devono provvedere affinché i prodotti non conformi alle esigenze comunitarie di cui vengono rifornite le navi siano destinati esclusivamente all'approvvigionamento dei passeggeri e del personale di bordo al di fuori delle zone costiere dei territori di cui all'allegato I, definite dalle normative nazionali.

4. L'autorità competente responsabile della zona portuale dello Stato membro da cui provengono i prodotti consegnati annuncia la consegna all'autorità competente della zona portuale dello Stato membro di destinazione al più tardi al momento della spedizione dei prodotti e la informa del luogo di destinazione dei prodotti tramite la rete ANIMO.

5. In caso di mancato rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, l'autorità competente deve ritirare l'autorizzazione di cui al paragrafo 1, lettera a). Essa ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.

6. Le modalità d'applicazione del presente articolo, in particolare le procedure di controllo da seguire alla partenza e nel corso del trasporto e della consegna dei prodotti da consegnare direttamente a bordo di mezzi di trasporto marittimi, compresa la prova che tali prodotti hanno raggiunto la loro legittima destinazione, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 29.

Art. 14

1. I prodotti per i quali la destinazione doganale ammessa ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92 è diversa da quella contemplata dall'articolo 7, e all'articolo 12, paragrafo 3 della presente direttiva, a meno che siano distrutti o riesportati, devono essere sottoposti ad un controllo d'identità e materiale che ne accerti la conformità o meno con le condizioni previste per l'importazione.

2. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate, se del caso, secondo la procedura di cui all'articolo 29.

Art. 15

1. Uno Stato membro autorizza la reimportazione di una partita di prodotti di origine comunitaria respinta da un paese terzo, qualora:

  1. a) i prodotti siano corredati:

    1. i) del certificato originale o di una copia autenticata dall'autorità che ha rilasciato il certificato che accompagna i prodotti, con menzione dei motivi del respingimento e della garanzia che sono state rispettate le condizioni di magazzinaggio e di trasporto, in cui si precisi che i prodotti in questione non hanno subito alcuna manipolazione;

    2. ii) nel caso di contenitori sigillati, di un attestato del trasportatore che certifichi che il contenuto non è stato manipolato o scaricato;

  2. b) i prodotti in questione vengano sottoposti a controllo documentario, a controllo d'identità e, nei casi previsti all'articolo 20, a controllo materiale;

  3. c) la partita sia rispedita direttamente, alle condizioni previste all'articolo 8, paragrafo 4, verso lo stabilimento d'origine dello Stato membro nel quale è stato rilasciato il certificato e, qualora debbano essere attraversati altri Stati membri, il trasporto sia stato precedentemente autorizzato, per conto di tutti gli Stati membri che saranno attraversati, dal veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero dello Stato membro in cui la partita entra per la prima volta in uno dei territori elencati nell'allegato I.

2. Uno Stato membro non può opporsi alla reintroduzione di una partita di prodotti di origine comunitaria respinta da un paese terzo se l'autorità competente che ha rilasciato il certificato originale ha approvato la ripresa della partita e se sono soddisfatte le condizioni previste al paragrafo 1.

3. Nel caso di cui ai paragrafi 1 e 2, i prodotti di cui trattasi sono spediti in modo che siano trasportati sino allo stabilimento d'origine, secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4, con mezzi di trasporto a chiusura ermetica, contrassegnati e sigillati dall'autorità competente in modo che i sigilli vengano rotti all'atto di qualsiasi apertura del contenitore.

4. Il veterinario ufficiale che autorizza il trasporto informa l'autorità competente del luogo di destinazione per il tramite della rete ANIMO.

6. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 29.

Art. 16

1. Il presente capitolo non si applica ai prodotti che:

  1. a) sono contenuti nei bagagli personali di viaggiatori e sono destinati al loro consumo personale, purché la quantità trasportata non superi una quantità da definire conformemente al paragrafo 3 e sempre che essi provengano da uno Stato membro o da un paese terzo o da una parte di un paese terzo che figura nell'elenco stabilito conformemente alla normativa comunitaria e in provenienza dal quale non sono vietate le importazioni;

  2. b) formano oggetto di piccole spedizioni inviate a privati, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e la quantità spedita non superi una quantità da definire conformemente al paragrafo 3 e sempre che essi provengano da un paese terzo o da una parte di un paese terzo che figura nell'elenco stabilito conformemente alla normativa comunitaria e in provenienza dal quale non sono vietate le importazioni;

  3. c) si trovano, per l'approvvigionamento dell'equipaggio e dei passeggeri, a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali, purché non vengano introdotti in uno dei territori elencati nell'allegato I. Quando tali prodotti o i loro rifiuti di cucina sono sbarcati, devono essere distrutti; è tuttavia possibile non ricorrere alla distruzione se i prodotti sono trasferiti direttamente da un mezzo di trasporto che effettua tragitti internazionali ad un altro, presso lo stesso porto e sotto vigilanza doganale;

  4. d) sono stati sottoposti ad un trattamento termico in recipiente ermetico con valore Fo pari o superiore a 3,00, purché la quantità non superi una quantità da fissare conformemente al paragrafo 3, e sono:

    1. i) contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori e destinati al loro consumo personale;

    2. ii) oggetto di piccole spedizioni inviate a privati, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale;

  5. e) sono spediti come campioni commerciali o sono destinati ad esposizioni, a condizione che non siano destinati ad essere commercializzati e che siano stati preventivamente autorizzati a tal fine dall'autorità competente;

  6. f) sono destinati a studi particolari o ad analisi, nella misura in cui il controllo ufficiale permette di assicurare che tali prodotti non sono destinati all'alimentazione umana e che, una volta terminata l'esposizione o effettuati gli studi particolari o le analisi, tranne i quantitativi utilizzati per le analisi, sono distrutti o rispediti a determinate condizioni che dovranno essere fissate dall'autorità competente. Nel caso di cui alla presente lettera e alla lettera e), lo Stato membro destinatario vigila affinché i prodotti in questione non possano essere destinati ad usi diversi da quelli per i quali sono stati introdotti nel suo territorio.

2. Il paragrafo 1 del presente articolo non pregiudica le norme applicabili alle carni fresche ed ai prodotti a base di carne conformemente all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina, ovina, caprina e suina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi18.

3. La Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 29, le norme di applicazione e in particolare i limiti di peso per i diversi prodotti che possono formare oggetto delle deroghe previste al paragrafo 1.

4. Norme dettagliate per l’introduzione di prodotti di origine animale destinati all’approvvigionamento dell'equipaggio e dei passeggeri di mezzi internazionali di trasporto, nonché di prodotti di origine animale ordinati a distanza (per esempio per lettera, telefono o Internet) e recapitati al consumatore sono stabilite a norma dell’articolo 25 del regolamento (CE) n. 882/2004.

Art. 17

1. Le partite introdotte in uno dei territori della Comunità senza essere state sottoposte ai controlli veterinari a norma degli articoli 3 e 4 vengono confiscate, e l'autorità competente decide se esse vadano distrutte, a norma del paragrafo 2, lettera b), oppure rispedite, a norma del paragrafo 2, lettera a).

2. Se i controlli di cui alla presente direttiva indicano all'autorità competente che il prodotto non soddisfa le condizioni previste per l'importazione, o se evidenziano irregolarità, l'autorità competente, previa consultazione dell'interessato al carico o del suo rappresentante, decide:

  1. a) la rispedizione del prodotto fuori dai territori elencati nell'allegato I, a partire dallo stesso posto d'ispezione frontaliero, verso una destinazione convenuta con l'interessato al carico, con lo stesso mezzo di trasporto, entro un termine massimo di 60 giorni qualora non vi si oppongano i risultati dell'ispezione veterinaria e le condizioni sanitarie o di polizia sanitaria. In tale caso, il veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero deve:

    avviare la procedura di informazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo trattino della decisione 92/438/CEE,

    annullare, con modalità che la Commissione deve definire secondo la procedura di cui al paragrafo 7, i certificati o i documenti veterinari che scortano i prodotti respinti affinché i prodotti in questione non possano essere introdotti da un altro posto d'ispezione frontaliero,

  2. b) oppure, qualora la rispedizione sia impossibile, o trascorso il termine di 60 giorni di cui alla lettera a), o se l'interessato al carico dà il proprio accordo immediato, procedere alla distruzione del prodotto a norma della direttiva 90/667/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale e la protezione degli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce19, presso l'apposito impianto più vicino al posto d'ispezione frontaliero. In attesa della rispedizione dei prodotti contemplati dalla presente lettera o della conferma dei motivi del rifiuto, le autorità competenti procedono al magazzinaggio dei prodotti in questione sotto il controllo dell'autorità competente e le spese sono imputate all'interessato al carico.

3. Allorché i controlli di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo permettono di riscontrare un'infrazione grave o infrazioni reiterate alla normativa veterinaria comunitaria, si applicano le disposizioni degli articoli 23 e 24.

4. Le disposizioni del paragrafo 2 non si applicano se l'autorità competente ha concesso un'autorizzazione intesa a consentire l'impiego dei prodotti in conformità con la direttiva 90/667/CEE, purché non vi siano rischi per la salute umana o degli animali.

5.

Le spese relative alla rispedizione della partita, alla sua distruzione o all'utilizzazione del prodotto per altri scopi sono imputate all'interessato al carico o al suo rappresentante.

Inoltre, qualora sia stata riscontrata un'irregolarità attribuibile a negligenza grave o infrazione deliberata, lo Stato membro deve adottare nei confronti dell'interessato al carico le sanzioni previste dalla propria normativa nazionale.

6. Si applicano le disposizioni della decisione 92/438/CEE.

7. Le modalità d'applicazione dei paragrafi da 1 a 3, e in particolare l'uniformazione dei criteri di valutazione per decidere in merito al respingimento, alla confisca o alla distruzione, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 29.

Art. 18

La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 29, in base ai programmi menzionati al secondo comma, la normativa applicabile alle importazioni in determinate parti dei territori elencati nell'allegato I, per tener conto dei vincoli naturali specifici di tali territori ed in particolare della loro lontananza dalla parte continentale del territorio della Comunità.

A tal fine, la Repubblica francese e la Repubblica ellenica sottoporranno alla Commissione un programma che specifichi, per il caso particolare dei dipartimenti d'oltremare e di alcune isole o arcipelaghi, la natura dei controlli da effettuare all'atto dell'importazione in tali regioni di prodotti che provengono dai paesi terzi, tenuto conto dei vincoli naturali geografici propri di detti territori.

I programmi dovranno precisare i controlli effettuati per fare in modo che i prodotti introdotti in tali territori non vengano in nessun caso rispediti nel resto del territorio della Comunità, a meno che detti territori si conformino ai requisiti della legislazione veterinaria comunitaria.

Art. 19

1.

La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 29, redige un elenco dei prodotti vegetali che, segnatamente a motivo della loro destinazione successiva, possono presentare un rischio di propagazione di malattie contagiose o infettive per gli animali e devono quindi essere sottoposti ai controlli veterinari previsti dalla presente direttiva ed in particolare ai controlli di cui all'articolo 4, che hanno lo scopo di accertare l'origine e la destinazione previste di detti vegetali.

Secondo la stessa procedura si adottano:

le norme di polizia sanitaria che i paesi terzi dovranno rispettare e le garanzie che dovranno offrire, segnatamente la natura dell'eventuale trattamento da prevedere in funzione della situazione sanitaria di detti paesi,

l'elenco dei paesi terzi che, sulla base di tali garanzie, possono essere autorizzati ad esportare nella Comunità i prodotti vegetali di cui al primo comma,

eventuali modalità specifiche di controllo, in particolare per i prelievi di campioni da tali prodotti, segnatamente in caso di importazione alla rinfusa.

2.

I prodotti della pesca freschi sbarcati immediatamente da un peschereccio battente bandiera di un paese terzo devono essere sottoposti, a norma del regolamento (CE) n. 1093/94 del Consiglio, del 6 maggio 1994, che stabilisce le condizioni applicabili ai pescherecci di paesi terzi per lo sbarco diretto e la commercializzazione delle loro catture nei porti della Comunità20, prima di poter essere importati in uno dei territori elencati nell'allegato I, ai controlli veterinari previsti per i pesci sbarcati immediatamente da un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro.

Tuttavia, in deroga all'articolo 3, paragrafo 2, uno Stato membro può essere autorizzato, in base alla procedura prevista all'articolo 29, ad effettuare i controlli previsti dalla presente direttiva per i tonni congelati e surgelati sbarcati direttamente senza essere decapitati né sventrati, da un peschereccio appartenente a società miste registrate conformemente alle pertinenti disposizioni comunitarie purché:

detti controlli siano effettuati dall'autorità competente del posto d'ispezione frontaliero più vicino, nello stabilimento di destinazione riconosciuto per la trasformazione di tali prodotti,

lo stabilimento di trasformazione non disti oltre 75 km da un posto d'ispezione frontaliero,

i prodotti siano trasferiti sotto sorveglianza doganale, secondo la procedura prevista all'articolo 8, paragrafo 4, primo trattino, dal punto di sbarco fino allo stabilimento di destinazione.

3. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 29, possono essere accordate deroghe alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), e, per quanto riguarda il personale incaricato dei controlli e del rilascio dei certificati, a quelle dell'articolo 4, paragrafo 1 e dell'articolo 5, paragrafo 1, per i posti d'ispezione frontalieri presso i quali vengono presentati dei pesci ai sensi della direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca21.

Art. 20

1.

Fermo restando quanto disposto dal presente capitolo, il veterinario ufficiale o l'autorità competente, nel caso in cui sospetti la mancata osservanza della legislazione veterinaria o abbia dubbi circa:

  1. a) l'identità o l'effettiva destinazione del prodotto;

  2. b) la conformità del prodotto alle garanzie previste dalla normativa per questo tipo di prodotti;

  3. c) il rispetto delle garanzie in materia di salute umana e degli animali prescritte dalla normativa comunitaria

procede a tutti i controlli veterinari ritenuti opportuni per confermare o infirmare il sospetto.

I prodotti controllati devono restare sotto la sorveglianza dell'autorità competente fino a che non siano noti i risultati del controllo.

Se i casi in cui sussistono sospetti vengono confermati, devono essere rafforzati i controlli sui prodotti aventi la stessa origine, conformemente alle disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 3.

2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 29.

Capo II. Salvaguardia

Art. 22

1. Qualora sul territorio di un paese terzo si manifesti o si diffonda una malattia prevista dalla direttiva 82/894/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1982, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità22, ovvero una zoonosi, una malattia o qualsiasi altro fenomeno o causa che possa costituire un grave rischio per gli animali o per la salute umana, oppure se qualsiasi altro motivo grave di polizia sanitaria o di protezione della salute umana lo giustifichino, in particolare a motivo di constatazioni fatte dai suoi esperti veterinari o di controlli effettuati in un posto d'ispezione frontaliero, la Commissione adotta senza indugio, di sua iniziativa o a richiesta di uno Stato membro, in funzione della gravità della situazione, una delle misure seguenti:

sospensione delle importazioni provenienti dal territorio del paese terzo in questione o da parte di esso o, se del caso, dal paese terzo di transito,

fissazione di condizioni particolari per i prodotti provenienti dal territorio del paese terzo in questione o da parte di esso,

fissazione, basata sugli accertamenti realmente effettuati, di requisiti di controllo adeguati, che possono comprendere una ricerca specifica dei rischi per la salute umana o degli animali e, in funzione dell'esito di tali controlli, l'aumento delle frequenze dei controlli materiali.

2. Se in occasione dei controlli previsti dalla presente direttiva appare che una partita di prodotti può costituire un pericolo per la salute umana o degli animali, l'autorità veterinaria competente prende immediatamente le misure seguenti:

confisca e distruzione della partita in questione,

informazione immediata degli altri posti di ispezione frontalieri e della Commissione sulle constatazioni fatte e sull'origine dei prodotti, conformemente alla decisione 92/438/CEE.

3. La Commissione, nel caso previsto al paragrafo 1 del presente articolo, può adottare misure cautelari nei confronti dei prodotti di cui agli articoli 11, 12 e 13.

4. I rappresentanti della Commissione possono recarsi immediatamente sul posto.

5.

Nell'ipotesi in cui uno Stato membro informi ufficialmente la Commissione della necessità di adottare misure di salvaguardia e quest'ultima non abbia fatto ricorso alle disposizioni dei paragrafi 1 e 3 e non abbia sottoposto la questione al comitato veterinario permanente, conformemente al paragrafo 6, detto Stato membro può adottare misure cautelari nei confronti dei prodotti in questione.

Se uno Stato membro adotta misure cautelari nei confronti di un paese terzo o di uno stabilimento di un paese terzo a norma del presente paragrafo, esso ne informa senza indugio gli altri Stati membri e la Commissione, in seno al comitato veterinario permanente.

Entro dieci giorni lavorativi, il comitato veterinario permanente è chiamato ad esaminare la questione a norma dell'articolo 28 e a valutare l'opportunità di prorogare, modificare o abrogare le misure di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo. Sempre secondo la procedura di cui all'articolo 28 possono venir adottate le necessarie decisioni, comprese quelle relative alla circolazione intracomunitaria dei prodotti ed al transito.

6. Le decisioni di modifica, abrogazione o proroga delle misure prese in applicazione dei paragrafi 1, 2, 3 e 5 del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 28.

7. Le modalità d'applicazione del presente capitolo sono adottate, se del caso, secondo la procedura di cui all'articolo 29.

Capo III. Ispezione e controlli

Art. 24

1. Quando i controlli previsti dalla presente direttiva consentono di concludere che vi sono state un'infrazione grave o infrazioni ripetute alla normativa veterinaria comunitaria, l'autorità competente adotta per i prodotti interessati da tale utilizzo o per l'origine di detti prodotti le seguenti misure:

informa la Commissione della natura dei prodotti utilizzati e della partita in questione; a sua volta, la Commissione ne informa senza indugio tutti i posti d'ispezione frontalieri,

gli Stati membri rafforzano i controlli su tutte le partite di prodotti aventi la stessa origine. In particolare, le dieci partite successive aventi la stessa origine devono essere confiscate, mediante deposito di una provvigione per le spese di controllo, al posto d'ispezione frontaliero per essere sottoposte ad un controllo materiale, compresi i prelievi di campioni e gli esami di laboratorio previsti all'allegato III. Qualora questi nuovi controlli consentano di confermare il mancato rispetto della normativa comunitaria, si deve disporre della partita o frazione di partita in questione conformemente all’articolo 17,

la Commissione è informata del risultato dei controlli rafforzati e procede, tenendo conto di tali informazioni, a tutte le indagini necessarie per stabilire i motivi e l'origine delle infrazioni constatate.

2. Qualora dai controlli risulti un superamento dei limiti massimi di residui, si attuano i controlli di cui al paragrafo 1, secondo trattino.

3.

Se, nel caso di paesi terzi che hanno concluso accordi di equivalenza con la Comunità o che beneficiano di frequenze dei controlli ridotte, la Commissione, previa indagine presso le autorità competenti del paese terzo in questione, conclude che queste ultime non hanno ottemperato agli obblighi e alle garanzie contemplati nei piani di cui all'articolo 29, paragrafo 1 della direttiva 96/23/CE, essa sospende per tale paese, secondo la procedura di cui all'articolo 29 della presente direttiva, il beneficio della riduzione delle frequenze dei controlli per i prodotti in causa fino a quando il paese in questione avrà dimostrato di aver posto rimedio alle inosservanze. Alla sospensione si mette fine secondo la medesima procedura.

Se necessario, per il ripristino del beneficio di detti accordi, una missione comunitaria comprendente anche esperti degli Stati membri potrà recarsi in loco, a spese del paese terzo interessato, per verificare le misure adottate al riguardo.

Art. 25

1.

Se l'autorità competente di uno Stato membro ritiene, a seguito dei risultati dei controlli effettuati nel luogo di commercializzazione dei prodotti, che le disposizioni della presente direttiva non sono rispettate in un posto d'ispezione frontaliero, un deposito doganale, una zona franca o un deposito franco ai sensi dell'articolo 12, di un altro Stato membro, essa si mette senza indugio in contatto con l'autorità centrale competente di tale Stato.

Quest'ultima prende tutte le misure necessarie e comunica all'autorità competente del primo Stato membro la natura dei controlli effettuati, le decisioni prese e i motivi delle stesse.

Se l'autorità competente del primo Stato membro ritiene che queste misure non siano sufficienti, essa cerca, con l'autorità competente dello Stato membro in questione, le vie e i mezzi per porre rimedio alla situazione, se del caso mediante una visita in loco.

Qualora i controlli di cui al primo comma evidenzino la ripetuta infrazione delle disposizioni della presente direttiva, l'autorità competente dello Stato membro di destinazione ne informa la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri.

La Commissione, su richiesta dell'autorità competente dello Stato membro di destinazione o di propria iniziativa e tenuto conto della natura delle infrazioni accertate, può:

inviare sul posto una missione d'ispezione, in collaborazione con le autorità nazionali competenti,

chiedere all'autorità competente di rafforzare i controlli effettuati presso il posto d'ispezione frontaliero, il deposito doganale, la zona franca o il deposito franco di cui trattasi.

In attesa delle conclusioni della Commissione lo Stato membro chiamato in causa, su richiesta dello Stato membro di destinazione, deve rafforzare i controlli effettuati presso il posto d'ispezione frontaliero, il deposito doganale, la zona franca o il deposito franco di cui trattasi.

Lo Stato membro di destinazione, da parte sua, può intensificare i controlli sui prodotti di tale provenienza.

La Commissione, su richiesta di uno dei due Stati membri interessati e se l'ispezione prevista al quinto comma, primo trattino del presente paragrafo conferma le infrazioni, deve prendere le misure appropriate, secondo la procedura di cui all'articolo 28. Tali misure devono essere confermate o riviste al più presto secondo la stessa procedura.

2.

La presente direttiva non pregiudica le vie di ricorso previste dalla legislazione vigente negli Stati membri contro le decisioni delle autorità competenti.

Le decisioni prese dall'autorità competente devono essere comunicate, con la relativa motivazione, all'interessato al carico in questione o al suo rappresentante.

Se l'interessato al carico in questione o il suo rappresentante ne fa richiesta, le decisioni motivate devono essergli comunicate per iscritto con indicazione delle vie di ricorso offerte dalla legislazione vigente nello Stato membro che ha eseguito i controlli, nonché della forma e dei termini nei quali i ricorsi devono essere presentati.

3. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 29.

Art. 26

1. Ogni Stato membro predispone un programma di scambi di funzionari abilitati ad effettuare i controlli dei prodotti provenienti da paesi terzi.

2. La Commissione e gli Stati membri procedono, nell'ambito del comitato veterinario permanente, al coordinamento dei programmi di cui al paragrafo 1.

3. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per consentire l'esecuzione dei programmi che risultano dal coordinamento di cui al paragrafo 2.

4. Il comitato veterinario permanente esamina annualmente, sulla base di relazioni predisposte dagli Stati membri, l'esecuzione dei programmi.

5. Sulla scorta dell'esperienza acquisita, gli Stati membri migliorano e potenziano i programmi di scambi.

6. Un contributo finanziario della Comunità deve essere concesso per favorire un efficace potenziamento dei programmi di scambi. Le disposizioni relative a tale contributo ed il previsto onere per il bilancio delle Comunità sono stabilite dalla decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario23.

7. Le modalità d'applicazione dei paragrafi 1, 4 e 5 del presente articolo sono adottate, se necessario, secondo la procedura di cui all'articolo 29.

Art. 27

Gli Stati membri provvedono affinché i veterinari ufficiali destinati ai posti di ispezione frontalieri seguano i programmi di formazione specifici di cui al presente articolo.

La Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 29, le linee direttrici cui dovranno rispondere tali programmi.

La Commissione organizza, almeno una volta all'anno, seminari per i responsabili dei programmi, al fine di assicurarne il coordinamento.

Le azioni previste al presente articolo sono finanziate in conformità del titolo III della decisione 90/424/CEE.

Capo IV. Disposizioni generali

Art. 31

La presente direttiva lascia impregiudicati gli obblighi che derivano dalle normative doganali.

Art. 32

Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, gli Stati membri possono beneficiare dell'assistenza finanziaria della Comunità prevista all'articolo 38 della decisione 90/424/CEE.

Art. 33

La direttiva 90/675/CEE è abrogata il 30 giugno 1999.

Gli atti adottati in base alla direttiva 90/675/CEE restano in vigore fino all'adozione delle disposizioni destinate a sostituirli in base alla presente direttiva.

Tutti gli atti adottati in base alla presente direttiva precisano, ove necessario, a decorrere da quale data le disposizioni in essi previste sostituiscono le disposizioni corrispondenti degli atti adottati in base alla direttiva 90/675/CEE.

I rimandi alla direttiva abrogata in virtù del primo comma s'intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tabella contenuta nell'allegato IV.