Sez. 1, Sentenza n. 4915 del 28/10/1981 Ud. (dep. 12/05/1982) Rv. 153639 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE - POTERI DEL GIUDICE CIRCA LA LEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO DEL QUESTORE - SOSTITUZIONE DELLA PROPRIA VALUTAZIONE AL GIUDIZIO DI PERICOLOSITÀ ESPRESSO DAL QUESTORE - ILLEGITTIMITÀ.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE - POTERI DEL GIUDICE CIRCA LA LEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO DEL QUESTORE - SOSTITUZIONE DELLA PROPRIA VALUTAZIONE AL GIUDIZIO DI PERICOLOSITÀ ESPRESSO DAL QUESTORE - ILLEGITTIMITÀ.*
Verificati i presupposti fissati dagli artt. 1 e 2 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, non rientra tra i poteri del giudice quello di sostituire la propria valutazione al giudizio di pericolosità espresso dal questore ostando il principio della inammissibilità del Sindacato di merito da parte del giudice sull'atto amministrativo. (Conf.: mass. Nn. 138302, 125964, 134317, 129075, 127267, 124653, 121948, 114824, nonché, da ultimo, sez. I, 28 ottobre 1981, sent. N. 1548.*
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 1 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)