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Sez. 1, Sentenza n. 4118 del 06/07/1995 Cc. (dep. 21/09/1995) Rv. 202427 - 01

Misure cautelari - Personali - Riparazione per l'ingiusta detenzione - Presupposti | Causa di illegittimità della custodia cautelare sulle quali può fondarsi il diritto alla riparazione ex art. 314, comma secondo, cod. proc. pen. - Indicazione.
Stato
decisa il 1995-07-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202427-01

Misure cautelari - Personali - Riparazione per l'ingiusta detenzione - Presupposti

Stante la tassativa formulazione del secondo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., non sono idonee a fondare il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione né la violazione dell'art. 274 cod. proc. pen., relativo alle esigenze cautelari, né l'illegittima scelta delle misure ai sensi dell'art. 275 cod. proc. pen., mentre tale diritto si configura ove sussista una causa di illegittimità enucleabile dall'art. 273 o dall'art. 280 stesso codice. Ne consegue che la cessazione della misura sopravvenuta nel corso del procedimento incidentale per il venir meno delle esigenze cautelari comporta la carenza d'interesse dell'indagato alla definizione dell'impugnazione del provvedimento coercitivo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 275 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 280 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 280 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 314 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)