Sez. 5, Sentenza n. 2878 del 31/01/2024 (Rv. 670251-01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI | Residenza fiscale - Nozione - Presupposti - Iscrizione all'AIRE - Valore determinante - Esclusione - Condizioni - Sussistenza nel territorio dello Stato italiano del domicilio del cittadino - Sufficienza.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI
In tema d'imposte sui redditi, la residenza fiscale in Italia, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986, non è esclusa solo con l'iscrizione del cittadino nell'anagrafe dei residenti all'estero (AIRE), qualora il soggetto abbia nel territorio dello Stato il proprio domicilio, inteso come sede principale degli affari ed interessi economici, nonché delle proprie relazioni personali, in quanto, dovendo contemperare la volontà individuale con le esigenze di tutela dell'affidamento dei terzi, prevale il luogo in cui la gestione di detti interessi viene esercitata abitualmente in modo riconoscibile dai terzi.
DPR 22/12/1986 num. 917 art. 2 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)