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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 11 del 1983

Decisione
decisa il 1983-01-12, depositata il 1983-01-24
ECLI
ECLI:IT:COST:1983:11
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 14594

  • Lavoro (tutela del)
  • Lavoro femminile
  • Orario superiore alle sei ore
  • Riposo intermedio
  • Ordinanza del giudice a quo
  • Rilevanza della questione affermata senza riferimento alla fattispecie concreta
  • Inammissibilità.
Leggi la massima
È inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 37 Cost., dell'art. 18 legge 26 aprile 1934, n. 653, nella parte in cui prescrive, per le donne, in caso di orario superiore alle sei ore, un riposo intermedio di un'ora, in quanto il giudice remittente si è limitato ad affermare apoditticamente la rilevanza della questione senza il minimo riferimento alla concreta fattispecie. - S. nn. 108, 109, 158 e 188/82 e o. n. 203/82.

Norme impugnate

  • art. 18 legge 26 aprile 1934, n. 653

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 26 aprile 1934, n. 653 (Tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli) promosso con ordinanza emessa il 28 aprile 1978 dal Pretore di La Spezia, nel procedimento penale a carico di Secchi Luciano ed altra, iscritta al n. 377 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 293 del 18 ottobre 1978. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 22 dicembre 1982 il Giudice relatore Francesco Saja.
punto 1
Rilevato che il pretore di La Spezia, con ordinanza del 28 aprile 1978, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 l. 26 aprile 1934 n. 653 (tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli) in riferimento agli artt. 3 e 37 Cost., in quanto, stabilendo in caso di orario superiore alle sei ore un riposo intermedio di un'ora, presupporrebbe un'inferiorità biologica e sociale della donna, discriminandola ingiustificatamente nella partecipazione all'attività lavorativa senza che ricorrano ragioni di tutela della maternità. Che la Presidenza del Consiglio dei ministri è intervenuta chiedendo dichiararsi l'inammissibilità della questione per omessa motivazione sulla rilevanza nel giudizio a quo e, in subordine, la sua infondatezza.
punto 2
Considerato che nell'ordinanza di rimessione la rilevanza della questione è affermata in modo apodittico, senza il minimo riferimento alla concreta fattispecie, e, quindi, agli effettivi termini di specifica operatività della norma impugnata; ciò che, in armonia con la giurisprudenza di questa Corte (sentenze 10 giugno 1982 n. 108 e 109, 29 luglio 1982 n. 158, 17 novembre 1982 n. 188, ordinanza 24 novembre 1982 n. 203), comporta l'inammissibilità della questione stessa.
punto 3
Visto l'art. 23 l. 11 marzo 1953 n. 87.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 l. 26 aprile 1934 n. 653 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 37 Cost. dal pretore di La Spezia con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1983. F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze