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Sez. 1, Sentenza n. 827 del 29/03/1989 Cc. (dep. 24/05/1989) Rv. 181393 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - LIBERAZIONE ANTICIPATA - VALUTAZIONE DEL PERIODO DI DETENZIONE - GIUDIZIO FORMULATO SEPARATAMENTE PER OGNI SINGOLO SEMESTRE DI PENA SCONTATA - POSSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1989-03-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/181393-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - LIBERAZIONE ANTICIPATA - VALUTAZIONE DEL PERIODO DI DETENZIONE - GIUDIZIO FORMULATO SEPARATAMENTE PER OGNI SINGOLO SEMESTRE DI PENA SCONTATA - POSSIBILITÀ.*

Ai fini della liberazione anticipata, il giudizio sulla partecipazione del condannato all'opera di rieducazione può essere formulato separatamente "per ogni singolo semestre di pena scontata", in quanto il legislatore, sostituendo con la nuova dizione dell'art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354 (introdotta dall'art. 18 legge 10 ottobre 1986, n. 663) tale espressione a quella precedente - "per ciascun semestre ha inteso porre l'accento sul semestre come parametro di valutazione, così superando i contrasti insorti circa la possibilità di valutazione frazionata. (Conf Cass. Sez. I, 15 marzo 1989, n. 701, ric. Comune; (contra mass n 179071).*

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST., Legge 10/10/1986 num. 663 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)