Sez. 6 - , Sentenza n. 12200 del 04/12/2019 Ud. (dep. 15/04/2020) Rv. 278728 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - RISSA | Rissa - Gruppi contrapposti - Vicendevole volontà di aggressione - Compatibilità con l'intento di fuga dell'aggredito - Esclusione.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - RISSA
Il reato di rissa richiede la condotta di due gruppi contrapposti che agiscano con la vicendevole volontà di attentare all'altrui incolumità, presupposto che non è integrato qualora un gruppo di persone assalga altri soggetti che fuggano dall'azione violenta posta in essere ai loro danni. (In motivazione, la Corte ha precisato che il reato di cui all'art.588 cod.pen. richiede la partecipazione di almeno tre persone, in quanto rileva anche la contrapposizione tra due soggetti contro una sola persona).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 588 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)