Sez. 6, Sentenza n. 18713 del 31/03/2016 Cc. (dep. 05/05/2016) Rv. 267208 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - COGNIZIONE, INTERRUZIONE E IMPEDIMENTO FRAUDOLENTI DI COMUNICAZIONI E CONVERSAZIONI TELEGRAFICHE O TELEFONICHE | Art. 617 quater cod. proc. pen. - Opposizione alla richiesta di archiviazione - Privato intercettato - Legittimità - Ragioni.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - COGNIZIONE, INTERRUZIONE E IMPEDIMENTO FRAUDOLENTI DI COMUNICAZIONI E CONVERSAZIONI TELEGRAFICHE O TELEFONICHE
Nel reato previsto dall'art. 617 quater cod. pen., il privato che assume di aver subito una fraudolenta intercettazione delle proprie comunicazioni mediante un sistema informatico o telematico, in quanto persona offesa dal reato, è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 617 quater, Cod. Pen. art. 617 quinquies, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)