Sez. 3, Sentenza n. 1202 del 21/10/1981 Ud. (dep. 09/02/1982) Rv. 152056 - 01
EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - NECESSITÀ NEL CASO DI MODIFICA DELL'ASSETTO EDILIZIO O URBANISTICO - MATERIALE ADOPERATO - IRRILEVANZA - FATTISPECIE.*
EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - NECESSITÀ NEL CASO DI MODIFICA DELL'ASSETTO EDILIZIO O URBANISTICO - MATERIALE ADOPERATO - IRRILEVANZA - FATTISPECIE.*
In tema di reato di costruzione abusiva la concessione, che ha sostituito la licenza del sindaco, è richiesta per tutte le opere che modifichino il precedente assetto edilizio od urbanistico, qualunque sia il materiale adoperato. (nelle specie si è ritenuto che per la sistemazione delle scaffalature di un locale non è necessaria la concessione, costituendo esse l'arredamento del locale stesso, mentre lo è per l'erezione di tramezzi e chiusura di porte, che arrecano una sostanziale modifica al locale).*
Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 art. 1 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 lett. B CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)