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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 277 del 2020

Decisione
decisa il 2020-12-03, depositata il 2020-12-21
ECLI
ECLI:IT:COST:2020:277
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 43067

  • Bilancio e contabilità pubblica
  • Spesa sanitaria
  • Limiti di spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale
  • Esclusione dall'applicazione per le Regioni e le Province autonome che provvedono in via esclusiva al finanziamento del fabbisogno complessivo dello stesso sul loro territorio senza apporto a carico del bilancio dello Stato
  • Ricorso della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
  • Successiva rinuncia in mancanza di costituzione in giudizio della resistente
  • Estinzione del processo.
Leggi la massima
È dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso in mancanza di costituzione in giudizio della resistente - il processo relativo alla questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in riferimento agli artt. 3, 5, 77, 116 e 117, terzo comma, Cost., e all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, in relazione agli artt. 4, 5, 7, 48 e 49 dello statuto speciale, del comma 4-bis dell'art. 11 del d.l. n. 35 del 2019, conv., con modif., nella legge n. 60 del 2019. (Nella specie, la rinuncia è motivata sul presupposto dell'abrogazione della disposizione impugnata). Ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, in mancanza della costituzione della resistente, comporta l'estinzione del processo. (Precedenti citati: ordinanze n. 226 del 2020, n. 244 del 2018, n. 60 del 2018, n. 55 del 2018, n. 223 del 2017, n. 146 del 2017, n. 112 del 2017 e n. 100 del 2017).

Norme impugnate

Parametri

  • art. 3 Cost.
  • art. 5 Cost.
  • art. 77 Cost.
  • art. 116 Cost.
  • art. 117, comma 3, Cost.
  • art. 10 legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
  • art. 4 l.cost. 31 gennaio 1963, n. 1 (statuto regione Friuli Venezia Giulia)
  • art. 5 l.cost. 31 gennaio 1963, n. 1 (statuto regione Friuli Venezia Giulia)
  • art. 7 l.cost. 31 gennaio 1963, n. 1 (statuto regione Friuli Venezia Giulia)
  • art. 48 l.cost. 31 gennaio 1963, n. 1 (statuto regione Friuli Venezia Giulia)
  • art. 49 l.cost. 31 gennaio 1963, n. 1 (statuto regione Friuli Venezia Giulia)
  • art. 23 norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 4-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 (Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria), convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, promosso dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con ricorso notificato il 29 agosto 2019, depositato in cancelleria il 4 settembre 2019 ed iscritto al n. 97 del registro ricorsi 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 2019. Udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 2020 il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera; deliberato nella camera di consiglio del 3 dicembre 2020.
punto 1
Ritenuto che, con ricorso notificato il 29 agosto 2019, depositato il successivo 4 settembre 2019 (r.r. n. 97 del 2019), la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha impugnato il comma 4-bis dell'art. 11 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35 (Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria), convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, per violazione degli artt. 3, 5, 77, 116 e 117, terzo comma, della Costituzione, e dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V parte seconda della Costituzione), in relazione agli artt. 4, 5, 7, 48 e 49 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia); che, ad avviso della Regione autonoma ricorrente, l'impugnata disposizione - secondo cui «[l]e disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano alle regioni e alle province autonome che provvedono al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul loro territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato» - diversificherebbe irragionevolmente il trattamento delle Regioni speciali (che provvedono integralmente al finanziamento del proprio sistema sanitario) rispetto alle Regioni ordinarie, consentendo solo a queste ultime una maggiore spesa per il personale del servizio sanitario regionale; che vi sarebbe una lesione delle attribuzioni della ricorrente, nella misura in cui i limiti posti alla dotazione del personale inciderebbero, anche indirettamente, sulle sue competenze in materia sanitaria; che sarebbero altresì violati i presupposti che rendono costituzionalmente ammissibile la decretazione di urgenza, essendovi una contraddizione tra l'obiettivo perseguito e il mezzo utilizzato; che, nella pendenza del giudizio, in cui lo Stato non si è costituito, la disposizione impugnata è stata abrogata dall'art. 1, comma 269, lettera d), della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022); che, in prossimità dell'udienza pubblica, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha depositato in cancelleria atto di rinuncia al ricorso.
punto 2
Considerato che, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, n. 1727 del 20 novembre 2020, ha rinunciato al ricorso con atto spedito per la notificazione e depositato il successivo 27 novembre 2020, sul presupposto che lo ius superveniens ha abrogato la disposizione impugnata, venendo meno «l'interesse alla coltivazione del giudizio»; che, pertanto, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, in mancanza della costituzione della resistente, comporta l'estinzione del processo (ex plurimis, ordinanze n. 226 del 2020, n. 244, n. 60 e n. 55 del 2018, n. 223, n. 146, n. 112 e n. 100 del 2017).
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, 9, comma 2, e 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2020. F.to: Giancarlo CORAGGIO, Presidente Augusto Antonio BARBERA, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 21 dicembre 2020. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

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