Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio
Testo in vigore al
Art. 14 Deroghe al sistema obbligatorio di etichettatura
In deroga all'articolo 13, paragrafo 2, lettere b) e c) e all'articolo 13, paragrafo 5, lettera a), punti i) e ii), gli operatori e le organizzazioni che preparano carni bovine macinate indicano sull'etichetta «Preparato in [nome dello Stato membro o del paese terzo]» secondo il luogo in cui le carni sono state preparate e «Origine» nel caso in cui lo Stato o gli Stati in questione non siano quello in cui è avvenuta la preparazione.
L'obbligo di cui all'articolo 13, paragrafo 5, lettera a), punto iii), è applicabile a tali carni a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento.
Tuttavia detti operatori o organizzazioni possono completare l'etichetta delle carni bovine macinate
con una o più indicazioni tra quelle previste all'articolo 13 e/o
con la data di preparazione delle carni in questione.
Sulla scorta dell'esperienza acquisita e in funzione delle eventuali necessità, possono essere adottate disposizioni simili per le carni sezionate e per le rifilature, secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2.
Art. 15 Etichettatura obbligatoria delle carni bovine provenienti da paesi terzi
In deroga all'articolo 13, le carni bovine importate nella Comunità, per le quali non sono disponibili tutte le informazioni di cui all'articolo 13, sono etichettate secondo la procedura di cui all'articolo 17, con la seguente indicazione: «Origine: non CE» e «Macellato in: [nome del paese terzo]».
Sezione II. Sistema di etichettatura facoltativo
Art. 16 Regole generali
1.
Per le etichette contenenti indicazioni diverse da quelle previste alla sezione I del presente titolo, ciascun operatore o ciascuna organizzazione sottopone per approvazione un disciplinare all'autorità competente dello Stato membro in cui ha luogo la produzione o la commercializzazione delle carni bovine in questione. L'autorità competente può inoltre definire disciplinari da utilizzarsi nel relativo Stato membro, a condizione che non siano obbligatori.
Il disciplinare dell'etichettatura facoltativa indica:
le informazioni da indicare sull'etichettatura,
le misure da adottare per garantire la veridicità delle informazioni,
il sistema di controllo che sarà applicato in tutte le fasi della produzione e della vendita, inclusi i controlli da effettuarsi ad opera di un organismo indipendente riconosciuto dall'autorità competente e designato dall'operatore o dall'organizzazione; tali organismi devono corrispondere ai criteri stabili nella norma europea EN/45011,
nel caso di un'organizzazione, le misure da adottare nei confronti dei membri che violino il disciplinare.
Gli Stati membri hanno la facoltà di decidere che i controlli dell'organismo indipendente possono essere sostituiti da controlli effettuati a cura dell'autorità competente. L'autorità competente deve disporre a tal fine del personale qualificato e delle risorse adeguate per effettuare i controlli necessari.
Le spese per i controlli previsti nell'ambito della presente sezione sono sostenute dall'operatore o dall'organizzazione che applicano il sistema di etichettatura.
2.
L'approvazione del disciplinare presuppone che l'autorità competente, sulla base di un esame approfondito degli elementi indicati al paragrafo 1, attesta il funzionamento corretto e affidabile del sistema di etichettatura previsto e in particolare del sistema di controllo. L'autorità competente rifiuta qualsiasi disciplinare che non garantisca il nesso fra, da un lato, l'identificazione della carcassa, del quarto o dei tagli di carni e, dall'altro, il singolo animale oppure gli animali di cui trattasi, ove ciò sia sufficiente a verificare le informazioni che figurano sull'etichetta.
È altresì respinto qualsiasi disciplinare che preveda etichette contenenti informazioni ingannevoli o insufficientemente chiare.
3.
Se la produzione e/o la vendita di carni bovine si effettuano in due o più Stati membri, le autorità competenti di detti Stati membri esaminano e approvano i disciplinari presentati, sempreché gli elementi in essi contenuti riguardino operazioni che hanno luogo nel loro territorio rispettivo. In tal caso ciascuno Stato membro interessato riconosce le approvazioni concesse dagli altri Stati membri in questione.
Se, entro un periodo di tempo da stabilire secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda, un'approvazione non è stata rifiutata né concessa, e non sono state richieste informazioni supplementari, il disciplinare si considera approvato dall'autorità competente.
4. Se le autorità competenti di tutti gli Stati membri interessati approvano il disciplinare presentato, l'operatore o l'organizzazione di cui trattasi sono autorizzati a etichettare le carni bovine a condizione che l'etichetta rechi il nome o il logotipo rispettivo.
5. In deroga ai paragrafi 1-4, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, prevedere in casi specifici una procedura di approvazione accelerata o semplificata, in particolare per le carni bovine confezionate in piccoli imballaggi per la vendita al minuto o per i tagli interi di carni bovine di prima scelta confezionati individualmente, etichettati in uno Stato membro conformemente ad un disciplinare approvato ed introdotti nel territorio di un altro Stato membro, a condizione che non siano aggiunte informazioni all'etichetta iniziale.
6.
Uno Stato membro decide che il nome di una o più delle sue regioni non può essere utilizzato, segnatamente qualora il nome di una regione:
potrebbe dar luogo a confusioni o a difficoltà di controllo,
è riservato a talune carni bovine ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.
Nel caso di un'autorizzazione, il nome della regione è completato con quello dello Stato membro.
7. Gli Stati membri informano la Commissione dell'applicazione del presente articolo e segnatamente delle informazioni riportate sull'etichetta. La Commissione ne informa gli altri Stati membri in seno al comitato di gestione carni bovine di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera b); se del caso, possono essere decise regole relative a tali informazioni, e in particolare limitazioni, secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2.
Art. 17 Sistema facoltativo di etichettatura per le carni bovine provenienti da paesi terzi
1. Se le carni bovine sono prodotte in tutto o in parte in un paese terzo, gli operatori e le organizzazioni sono autorizzati ad etichettare le carni bovine a norma della presente sezione se, oltre a rispettare l'articolo 16, hanno ottenuto per i loro disciplinari l'approvazione dell'autorità competente all'uopo designata da ciascuno dei paesi terzi interessati.
2.
La validità all'interno della Comunità di un'approvazione rilasciata da un paese terzo è subordinata alla notifica preventiva alla Commissione, da parte del paese terzo:
dell'autorità competente designata,
delle procedure e dei criteri che detta autorità applica nell'esaminare il disciplinare,
di ciascun operatore e organizzazione il cui disciplinare è stato approvato dall'autorità competente.
La Commissione trasmette dette notifiche agli Stati membri.
Se, sulla base delle suddette notifiche, la Commissione giunge alla conclusione che le procedure e/o i criteri applicati in un paese terzo non equivalgono alle disposizioni del presente regolamento, essa decide, previa consultazione del paese terzo, che le approvazioni concesse da tale paese non sono valide all'interno della Comunità.
Art. 18 Sanzioni
Fatte salve le misure adottate dall'organizzazione stessa o dall'organismo di controllo di cui all'articolo 16, qualora risulti che un operatore o un'organizzazione non hanno rispettato il disciplinare di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lo Stato membro può revocare l'approvazione contemplata all'articolo 16, paragrafo 2, o può imporre condizioni supplementari in caso di mantenimento dell'approvazione.
Sezione III. Disposizioni generali
Art. 19 Modalità
Le misure necessarie per l'attuazione del presente titolo sono adottate secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 23, paragrafo 2. Tali misure riguardano in particolare:
a) le dimensioni del gruppo di animali ai fini dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera a);
b) le carni bovine macinate, le rifilature di carni bovine o le carni bovine sezionate di cui all'articolo 14;
c) le indicazioni specifiche che possono figurare sulle etichette;
d) le misure intese ad agevolare la transizione dall'applicazione del regolamento (CE) n. 820/97 a quella del presente titolo;
e) le misure intese a risolvere problemi pratici specifici. Se debitamente giustificate, tali misure possono derogare a determinate disposizioni del presente titolo.
Art. 20 Designazione delle autorità competenti
Gli Stati membri designano l'autorità o le autorità competenti per l'applicazione del presente titolo entro il 14 ottobre 2000.La Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia procedono a tale designazione entro tre mesi dalla data di adesione.Bulgaria e Romania procedono a tale designazione entro tre mesi dalla data di adesione.
Art. 21
Entro il 14 agosto 2003, la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione ed eventualmente proposte appropriate sull'estensione del campo di applicazione del presente regolamento ai prodotti trasformati contenenti carni bovine e prodotti a base di carni bovine.
Titolo III. Disposizioni comuni
Art. 22
1.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire il rispetto del presente regolamento. I controlli previsti non pregiudicano eventuali controlli che la Commissione può effettuare a titolo dell'articolo 9 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95.
Le eventuali sanzioni imposte a un detentore dallo Stato membro sono correlate alla gravità dell'infrazione. Se del caso, le sanzioni possono comportare una limitazione dei movimenti degli animali diretti verso l'azienda del detentore interessato o da essa provenienti.
2. Gli esperti della Commissione, in collaborazione con le autorità competenti:
a) verificano che gli Stati membri si conformano al presente regolamento;
b) svolgono ispezioni in loco per assicurare che i controlli siano realizzati conformemente al presente regolamento.
3.
Lo Stato membro sul cui territorio sia svolta un'ispezione fornisce agli esperti della Commissione tutta l'assistenza di cui possono aver bisogno nell'esercizio delle loro funzioni.
L'esito dei controlli svolti deve essere discusso con l'autorità competente dello Stato membro interessato prima di redigere e diffondere una relazione finale.
4. Qualora lo ritenga giustificato in considerazione dell'esito dei controlli, la Commissione esamina la situazione in sede di comitato veterinario permanente di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera c). Essa può adottare le decisioni necessarie secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 3.
5. La Commissione segue l'evoluzione della situazione; in funzione di tale evoluzione e secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 3, essa può modificare o abrogare le decisioni di cui al paragrafo 4.
6. Se necessario, sono adottate modalità di applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 3.
Art. 23
1. La Commissione è assistita:
a) ai fini dell'attuazione dell'articolo 10, dal Comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio18;
b) ai fini dell'attuazione dell'articolo 19, dal Comitato di gestione della carne bovina istituito dall'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio19;
c) ai fini dell'attuazione dell'articolo 22, dal Comitato veterinario permanente istituito dalla decisione 68/361/CEE del Consiglio20.
2.
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio tenendo conto dell'articolo 8 della stessa.
Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.
3.
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio tenendo conto dell'articolo 8 della stessa.
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
4. I comitati adottano il proprio regolamento interno.
Art. 24
1. Il regolamento (CE) n. 820/97 è abrogato.
2. I riferimenti al regolamento (CE) n. 820/97 devono intendersi come riferimenti al presente regolamento e vanno letti secondo la tabella di concordanza che figura nell'allegato.
Art. 25
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile alle carni bovine provenienti da animali macellati a partire dal 1o settembre 2000.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 17 luglio 2000. Per il Parlamento europeo La Presidente N. Fontaine Per il Consiglio Il Presidente J. Glavany (4) Parere del Parlamento europeo del 12 aprile 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 6 giugno 2000 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Parlamento europeo del 6 luglio 2000 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).