Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio
Testo in vigore al
Art. 17 Sistema facoltativo di etichettatura per le carni bovine provenienti da paesi terzi
Art. 18 Sanzioni
Sezione III. Disposizioni generali
Art. 19 Modalità
Art. 20 Designazione delle autorità competenti
Art. 21
Titolo III. Disposizioni comuni
Art. 22
1.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento.
I controlli previsti non pregiudicano eventuali controlli che la Commissione può effettuare a titolo dell’articolo 9 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95.
Eventuali sanzioni imposte da uno Stato membro a un detentore, un operatore o un’organizzazione che commercializza carni bovine sono efficaci, dissuasive e proporzionate.
Ogni anno, l’autorità competente effettua un numero minimo di controlli ufficiali relativi all’identificazione e la registrazione degli animali che interessino come minimo il 3 % delle aziende.
La percentuale minima di controlli ufficiali di cui al secondo comma è immediatamente innalzata dall’autorità competente qualora si appuri che le disposizioni in materia di identificazione e registrazione degli animali non sono state rispettate.
La selezione, da parte dell’autorità competente, delle aziende da controllare è effettuata in base ad un’analisi dei rischi.
Ogni Stato membro presenta alla Commissione, entro il 31 agosto, una relazione annuale sull’attuazione dei controlli ufficiali durante l’anno precedente.
2. Fermo restando il paragrafo 1, l’autorità competente impone a un detentore le seguenti sanzioni amministrative:
a) qualora vi siano in un’azienda uno o più animali per i quali non è rispettato alcuno dei requisiti stabiliti al titolo I: una limitazione dei movimenti di tutti gli animali diretti verso l’azienda del detentore in questione o da essa provenienti;
b) nel caso in cui vi siano uno o più animali per i quali non sono pienamente rispettati i requisiti in materia di identificazione e di registrazione previsti dal titolo I: una limitazione immediata dei movimenti degli animali di cui trattasi, finché tali requisiti non siano pienamente rispettati;
c) qualora, in una determinata azienda, il numero di animali per i quali non sono pienamente rispettati i requisiti in materia di identificazione e registrazione previsti dal titolo I è superiore al 20 %: una limitazione immediata dei movimenti di tutti gli animali presenti in tale azienda; per le aziende che detengono non più di 10 animali, la misura in questione si applica soltanto se per più di due animali non sono pienamente soddisfatti i requisiti in materia di identificazione di cui al titolo I;
d) qualora il detentore di un animale non è in grado di procedere all’identificazione né alla rintracciabilità dell’animale: se opportuno, sulla base di una valutazione dello stato sanitario di quest’ultimo e dei rischi per la sicurezza alimentare, la distruzione dell’animale senza percepire indennizzo alcuno;
e) l’autorità competente limita i movimenti di un animale in provenienza o a destinazione dell’azienda del detentore che non rispetti l’obbligo di comunicare all’autorità suddetta il movimento di un animale a destinazione o in provenienza dall’azienda, conformemente al disposto dell’articolo 7, paragrafo 1, secondo trattino;
f) l’autorità competente limita i movimenti degli animali in provenienza o a destinazione dell’azienda del detentore che non rispetti l’obbligo di notificare alla suddetta autorità le nascite e i decessi degli animali conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, secondo trattino;
g) nel caso in cui il detentore continui a non rifondere i costi di cui all’articolo 9, gli Stati membri possono limitare i movimenti degli animali in provenienza o a destinazione dell’azienda del detentore.
4. Gli esperti della Commissione, in collaborazione con le autorità competenti:
a) verificano che gli Stati membri si conformino al presente regolamento;
b) svolgono ispezioni in loco per assicurare che i controlli siano realizzati conformemente al presente regolamento.
3. Fermo restando il paragrafo 1, se gli operatori e le organizzazioni che commercializzano carni bovine non hanno rispettato i propri obblighi di cui al titolo II nell’etichettare le carni bovine, gli Stati membri chiedono che esse siano ritirate dal mercato, ove necessario e conformemente al principio di proporzionalità. In aggiunta alle sanzioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono:
a) se le carni bovine risultano conformi alle vigenti norme sanitarie e veterinarie:
i) consentire che esse vengano immesse sul mercato dopo essere state opportunamente etichettate in conformità dei requisiti dell’Unione; oppure
ii) consentire che esse vengano destinate direttamente alla trasformazione in prodotti a base di carni diversi da quelli di cui all’articolo 12, primo trattino;
b) disporre la sospensione o la revoca dell’approvazione rilasciata agli operatori e alle organizzazioni in questione.
5. Lo Stato membro nel cui territorio sia svolta un’ispezione in loco fornisce agli esperti della Commissione tutta l’assistenza di cui possono aver bisogno nell’esercizio delle loro funzioni. L’esito dei controlli effettuati deve essere discusso con l’autorità competente dello Stato membro interessato prima dell’elaborazione e della diffusione di una relazione definitiva. Tale relazione, se del caso, contiene raccomandazioni agli Stati membri per una migliore conformità al presente regolamento.
6.
Art. 22 bis Autorità competenti
Gli Stati membri designano l’autorità o le autorità competenti incaricate di garantire l’osservanza del presente regolamento e di tutti gli atti adottati dalla Commissione in base ad esso.
Essi comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri l’identità di tali autorità.
Art. 22 ter Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni di cui al presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 4, paragrafi 1, 3 e 5, all’articolo 4 bis, paragrafo 2, all’articolo 5, all’articolo 6, paragrafo 2, all’articolo 7, paragrafi 1, 2 e 6, all’articolo 13, paragrafo 6, all’articolo 14, paragrafo 4, e all’articolo 15 bis è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 17 luglio 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all’articolo 4, paragrafi 1, 3 e 5, all’articolo 4 bis, paragrafo 2, all’articolo 5, all’articolo 6, paragrafo 2, all’articolo 7, paragrafi 1, 2 e 6, all’articolo 13, paragrafo 6, all’articolo 14, paragrafo 4, e all’articolo 15 bis, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 4, paragrafi 1, 3 e 5, dell’articolo 4 bis, paragrafo 2, dell’articolo 5, dell’articolo 6, paragrafo 2, dell’articolo 7, paragrafi 1, 2 e 6, dell’articolo 13, paragrafo 6, dell’articolo 14, paragrafo 4, e dell’articolo 15 bis, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Art. 23 Procedura di comitato
1.
La Commissione è assistita ai fini degli atti di esecuzione adottati a norma dell’articolo 4, paragrafi 3 e 5, dell’articolo 5 e dell’articolo 13, paragrafo 6, dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali istituito dall’articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio18.
Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio19.
a)
b)
c)
2.
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda.
3.
4.
Art. 23 bis Relazione e sviluppi legislativi
Entro:
il 18 luglio 2019, per le disposizioni relative all’etichettatura facoltativa, e
il 18 luglio 2023, per le disposizioni in materia di identificazione elettronica,
la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio le relazioni corrispondenti relative all’attuazione e all’impatto del presente regolamento, riguardanti tra l’altro, nel primo caso, la possibilità di sottoporre a riesame le disposizioni relative all’etichettatura facoltativa e, nel secondo caso, la fattibilità tecnica ed economica dell’introduzione dell’identificazione elettronica obbligatoria in tutta l’Unione.
Se necessario, tali relazioni sono corredate delle opportune proposte legislative.
Art. 24
1. Il regolamento (CE) n. 820/97 è abrogato.
2. I riferimenti al regolamento (CE) n. 820/97 devono intendersi come riferimenti al presente regolamento e vanno letti secondo la tabella di concordanza che figura nell'allegato.
Art. 25
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile alle carni bovine provenienti da animali macellati a partire dal 1o settembre 2000.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 17 luglio 2000. Per il Parlamento europeo La Presidente N. Fontaine Per il Consiglio Il Presidente J. Glavany (4) Parere del Parlamento europeo del 12 aprile 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 6 giugno 2000 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Parlamento europeo del 6 luglio 2000 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).