Sez. U, Sentenza n. 4553 del 24/10/1977 (Rv. 388155 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA) - CONSIGLIO DI STATO - MOTIVI DEL RICORSO - NORME RELATIVE AL DOPPIO GRADO DI GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA - DISCIPLINA EX LEGGE N 1034 DEL 1971 - QUESTIONI ATTINENTI ALLA GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA) - CONSIGLIO DI STATO - MOTIVI DEL RICORSO - NORME RELATIVE AL DOPPIO GRADO DI GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA - DISCIPLINA EX LEGGE N 1034 DEL 1971 - QUESTIONI ATTINENTI ALLA GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE.*
Non incidono sulla giurisdizione, ma soltanto sulla Competenza, quelle norme che, in quanto introducono un doppio grado di cognizione, investendone rispettivamente due organi del medesimo complesso giurisdizionale (uno dei quali, per avventura, contestualmente istituito), si limitano a sancire una ripartizione interna della giurisdizione, qual'e, appunto, la Competenza: tali sono le norme della legge n 1034 del 1971 le quali hanno duplicato nel modo suindicato la cognizione del giudice amministrativo come giudice generale degli interessi legittimi. (Conf 359/77, mass n 383901).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 48, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 2 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 3 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)