Sez. 5, Sentenza n. 29 del 09/10/1984 Ud. (dep. 03/01/1985) Rv. 167260 - 01
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - PUNIBILITÀ A TITOLO DI COLPA - RATIO.*
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - PUNIBILITÀ A TITOLO DI COLPA - RATIO.*
Ai fini della sussistenza del reato di emissione di assegno a vuoto, non è necessario il dolo, ma è sufficiente la colpa. Tanto si desume dal disposto dell'ultimo comma dell'art. 116, R.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 che, prevedendo la non punibilità soltanto in ipotesi di emissione di assegno a vuoto per fatto scusabile e sempreché l'interessato abbia provveduto a fornire la provvista prima della presentazione del titolo al pagamento, implicitamente sancisce che basta la colpa ad integrare l'elemento psicologico del reato. (Conf mass n 164748; (Conf mass n 152249 ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)