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Sez. 1, Sentenza n. 5356 del 10/05/1993 (Rv. 482296 - 01)

Sanzioni amministrative - In genere | Bollette di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli - Conservazione per cinque anni - Obbligo - Violazione - Sanzione amministrativa ex D.L. n. 370 del 1987 - Applicabilità - Predetto obbligo - Inosservanze antecedenti alla vigenza del predetto decreto - Sanzionabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482296-01

Sanzioni amministrative - In genere

La violazione dell'obbligo di conservazione per cinque anni delle bollette di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli, imposto dall'art. 24 del Regolamento C.E.E. n. 1153/75 del 30 aprile 1975, è assoggettato a sanzione amministrativa dal D.L. 7 settembre 1987 n. 370, convertito in legge 4 novembre 1987 n. 460. Le inosservanze di tale obbligo commesse anteriormente alla entrata in vigore del citato decreto legge non sono sanzionabili a norma degli artt. 35 e 102 del d.P.R. 12 febbraio 1965 n. 162, in quanto l'imposizione dell'obbligo sopra menzionato non può farsi rientrare nel precetto dell'art. 35.

Riferimenti normativi: DPR 12/02/1965 num. 162 art. 35 CORTE COST., DPR 12/02/1965 num. 162 art. 102, Regolam. Comunitario del 1975 num. 1153 art. 24, Decreto Legge 07/09/1987 num. 370, Legge 04/11/1987 num. 460

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)