((Testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati))
Testo in vigore al
Art. 65 Art. 115, comma primo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602
1. L'Autorita' giudiziaria puo' ordinare che la sentenza emessa in dipendenza di violazioni di diritti sul marchio registrato sia pubblicato, integralmente o in sunto, o nella sola parte dispositiva, in uno o piu' giornali da essa indicati, a spese del soccombente.
Art. 66 Art. 115, comma dal quinto al settimo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602
1. La sentenza che accerta la contraffazione del marchio, o la lesione dei diritti che ne derivano, puo' ordinare la distruzione delle parole, figure o segni con i quali tale contraffazione o lesione e' stata commessa. La distruzione puo' comprendere gli involucri e, quando l'Autorita' giudiziaria lo ritenga conveniente, anche il prodotto o il materiale inerente alla prestazione del servizio, se cio' sia necessario per sopprimere il marchio contraffatto.
2. La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni puo' farne, ad istanza di parte, la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano. Puo' fissare altresi' una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nella esecuzione dei provvedimenti contenuti nella sentenza stessa.
3. Delle cose costituenti violazione di diritti di ... per marchio non si puo' disporre la remozione o la distruzione, ne' puo' esserne interdetto l'uso, quando appartengano a chi in buona fede ne fa uso personale o domestico.
4. Sulle contestazioni che sorgono nell'eseguire le misure menzionate in questo articolo decide, con ordinanza non soggetta a gravame, sentite le parti e assunte informazioni sommarie, il Presidente del Collegio o il Pretore che ha emesso la sentenza recante le misure anzidette.
Art. 67
1. Chiunque appone su un oggetto parole o indicazioni non corrispondenti al vero, tendenti a far credere che il marchio che lo contraddistingue sia stato registrato, oppure tendenti a far credere che l'oggetto contraddistinto sia brevettato, e' punito con la sanzione amministrativa da lire centomila a lire un milione.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, e' punito con la sanzione amministrativa estensibile fino a lire quattro milioni, anche quando non vi sia danno al terzo, chiunque contravviene al disposto degli articoli 10 e 12.
Titolo VIII. Disposizioni pei territori italiani d'oltre mare
Art. 68 Art. 143 del decreto 13 settembre 1934, n. 1602
1. I brevetti per marchi d'impresa, nonche' quelli per marchi collettivi, conseguiti nel Regno, spiegano effetto anche nei territori della Libia e delle isole italiane dell'Egeo.
2. I brevetti medesimi, se richiesti da cittadini e sudditi italiani e ad essi concessi, spiegano altresi' effetto nei territori dell'Africa orientale italiana.
Art. 69 Art. 1 delle disposizioni approvate con R. decreto 5 dicembre 1907, n. 846, e artt. 1, comma primo, e 2 del R. decreto 15 novembre 1938, n. 2194
1. Oltre ai brevetti di cui al precedente articolo, aventi effetto anche nei territori italiani d'oltre mare, o in parte di questi ultimi, si puo' altresi' far luogo alla concessione di brevetti che spieghino effetto locale, limitatamente o al territorio della Libia, o ai territori dell'Africa orientale italiana, a norma degli articoli seguenti.
2. Le domande di concessione dei brevetti anzidetti aventi effetto locale, con i documenti comprovanti il versamento delle tasse prescritte, devono essere depositate presso i Governi generali territorialmente competenti. La concessione di detti brevetti e' effettuata dai medesimi Governi generali, i quali provvedono altresi' alle prescritte pubblicazioni nei propri giornali o bollettini ufficiali. In generale, le attribuzioni dell'Ufficio centrale dei brevetti sono adempiute, per tali brevetti con effetto locale, dagli anzidetti Governi territorialmente competenti.
Art. 70 Art. 1, comma secondo, delle disposizioni approvate con R. decreto 5 dicembre 1907, n. 816, e artt. 1, comma primo, e 2 del R. decreto 15 novembre 1938, n. 2194
1. Tanto ai cittadini e sudditi italiani, quanto agli stranieri, a condizione di reciprocita', se hanno stabilimenti nel territorio della Libia, rispettivamente, nei territori dell'Africa orientale italiana, possono essere concessi brevetti con effetto locale, di cui al precedente art. 69, come brevetti di primo deposito.
Art. 71 Art. 1, comma primo, delle disposizioni approvate con R. decreto 5 dicembre 1907, n. 816, e artt. 1, comma primo, e 2 del R. decreto 15 novembre 1938, n. 2194
1. Agli stranieri titolari di brevetti conseguiti nel Regno, anche se non hanno stabilimenti nei territori dell'Africa orientale italiana, a condizione di reciprocita', possono essere concessi brevetti con effetto locale, di cui al precedente art. 69, come estensione dei medesimi brevetti conseguiti nel Regno.
Art. 72 Art. 1, comma secondo, del R. decreto 15 novembre 1938, n. 2194
1. Sussistendo le condizioni stabilite nei precedenti articoli 68, 69, 70 e 71, questo decreto ha efficacia anche nei territori specificati negli articoli medesimi.
2. In ogni caso, restano fermi i diritti nascenti da adesioni ad Accordi internazionali, nei riguardi dei territori considerati nelle adesioni stesse.
3. Il Ministro per l'Africa italiana potra' stabilire speciali disposizioni, con proprio decreto, per l'applicazione nell'Africa italiana del presente e dei precedenti articoli 69, 70 e 71, ai sensi degli articoli 45 e 56 rispettivamente dei Regi decreti 3 dicembre 1934, n. 2012, e 1° giugno 1936, n. 1019, e successive modificazioni.
Titolo IX. Disposizioni generali e transitorie
Capo I. Disposizioni generali.
Art. 73
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 GIUGNO 1972, N. 540
Art. 74 Art. 127 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602
1. Le domande previste nel presente decreto debbono essere dirette all'Ufficio italiano brevetti e marchi.
2. Esse debbono essere scritte in lingua italiana e cosi' gli atti allegati. Degli atti in lingua diversa dall'italiana, deve essere unita la traduzione in lingua italiana.
Art. 75
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 GIUGNO 1972, N. 540
Art. 76
1. Il richiedente o il mandatario, se vi sia, deve in ciascuna domanda indicare o eleggere il suo domicilio nello Stato per tutte le comunicazioni e notificazioni da farsi a norma del presente decreto.
I mutamenti del domicilio debbono essere portati a conoscenza dell'Ufficio, che li annota nell'attestato originale di registrazione.
2. Ove manchi l'indicazione o l'elezione del domicilio, ovvero nel caso in cui sia comunicata all'Ufficio la cessazione del domicilio eletto ai termini del comma primo e finche' non sia comunicata nuova elezione di domicilio, nello Stato le comunicazioni e notificazioni anzidette si eseguono mediante affissione di copia dell'atto, o avviso del contenuto di esso, nell'albo dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.
3. I mutamenti del nome del titolare del marchio debbono essere portati a conoscenza dell'Ufficio, con i documenti giustificativi, per l'annotazione nell'attestato originale di registrazione.
Art. 77
1. Nessuno e' tenuto a farsi rappresentare da un mandatario abilitato nelle procedure di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi; le persone fisiche e giuridiche possono agire per mezzo di un loro dipendente anche se non abilitato, o per mezzo di un dipendente di altra societa' collegata.
2. La nomina di uno o piu' mandatari, qualora non sia fatta con separato atto, autentico od autenticato, puo' farsi con apposita lettera d'incarico, soggetta al pagamento della tassa prescritta.
3. Il mandato conferito con la lettera d'incarico vale soltanto per l'oggetto in essa specificato e limitatamente ai rapporti con l'Ufficio italiano brevetti e marchi.
4. Il mandato puo' essere conferito soltanto a mandatari iscritti in un albo all'uopo tenuto dall'Ufficio italiano brevetti e marchi.
5. Il mandato puo' anche essere conferito ad un avvocato o procuratore legale iscritto nel rispettivo albo professionale.
Art. 78
1. La domanda diretta ad ottenere un provvedimento, per cui e' prescritto il pagamento di una tassa, non e' ricevibile qualora non sia corredata dal documento che ne comprovi l'effettuato pagamento.
2. I pagamenti possono essere effettuati anche da persona diversa dal titolare del marchio.
Art. 78-bis
1. Il richiedente o il titolare di un marchio che, pur avendo usato la massima diligenza esigibile, non abbia potuto osservare un termine nei confronti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi o della commissione dei ricorsi e' reintegrato nei suoi diritti se l'impedimento ha per conseguenza diretta il rigetto della domanda di registrazione o di una istanza ad essa relativa, ovvero la decadenza della registrazione o la perdita di qualsiasi altro diritto o di una facolta' di ricorso.
2. Nel termine di due mesi dalla cessazione dell'impedimento deve essere compiuto l'atto omesso e deve essere presentata l'istanza di reintegrazione, con l'indicazione dei fatti e delle giustificazioni e con la documentazione idonea. L'istanza non e' ricevibile se sia trascorso un anno dalla scadenza del termine non osservato.
3. Contro i provvedimenti di rigetto dell'istanza di reintegrazione da parte dell'Ufficio e' ammesso il ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione, alla commissione dei ricorsi. Sull'istanza di reintegrazione del diritto di presentare ricorso de- cide la commissione dei ricorsi.
4. Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili ai termini di cui al comma 2, al termine per la rivendicazione dei diritti di priorita', ai termini la cui osservanza condiziona l'applicazione del comma terzo dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540, al termine assegnato ai sensi dell'art. 27, comma secondo, del presente decreto.
Art. 78-ter
1. Chiunque abbia fatto preparativi seri ed effettivi o abbia iniziato ad utilizzare il marchio nel periodo compreso fra la perdita dell'esclusiva o del diritto di acquistarla e la reintegrazione ai sensi dell'art. 78- bis puo' chiedere di essere reintegrato delle spese sostenute, salvo il caso in cui tali preparativi o uso siano avvenuti in malafede.
Art. 79
1. La raccolta delle domande, quella degli attestati originali e i relativi documenti sono accessibili al pubblico.
2. Chiunque puo' prendere visione ed ottenere, per certificato o per estratto, notizia delle registrazioni, delle trascrizioni e delle annotazioni, nonche' copia delle domande e dei relativi documenti.
3. Tali certificati o estratti, nonche' l'autenticazione di copie di atti e documenti, sono soggetti al pagamento delle tasse prescritte.
Art. 80
1. Le pubblicazioni previste nel presente decreto si effettuano nel 'Bollettino dei brevetti per invenzioni e modelli e dei marchi' di cui all'art. 97 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sui brevetti per invenzioni industriali.
Capo II. Disposizioni transitorie
Art. 81 Art. 136, comma primo e secondo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602
1. I marchi gia' trascritti al momento dell'entrata in vigore di questo decreto sono soggetti, quanto alle cause di nullita', alle norme della legge anteriore, salvo il disposto del precedente art.
48.
2. Ai fini dell'applicazione del medesimo art. 48, il decorso del termine stabilito in tale articolo ha inizio alla data dell'entrata in vigore di questo decreto.
Art. 82 Art. 136, comma terzo, quarto, quinto ed ultimo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602
1. La trascrizione dei marchi, avvenuta ai sensi della legge 30 agosto 1868, n. 4577, cessa da ogni effetto alle scadenze di cui appresso:
a) per i marchi la cui domanda di trascrizione sia stata depositata da otto anni o piu', al momento dell'entrata in vigore di questo decreto, la trascrizione cessa da ogni effetto al compimento dell'anno di deposito successivo a quello in corso al momento anzidetto:
b) per i marchi la cui domanda di trascrizione sia stata invece depositata da meno di otto anni, al momento dell'entrata in vigore di questo decreto, la trascrizione cessa da ogni effetto al compimento del decimo anno di deposito.
2. Salvi tali termini di scadenza, anche per la concessione di brevetti di rinnovazione dei marchi anzidetti valgono le disposizioni del precedente art. 5, comma primo e secondo.
Art. 83 Art. 136, comma sesto, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602
1. I marchi non trascritti, gia' in uso legittimamente alla data di entrata in vigore di questo decreto, possono essere brevettati entro un anno da tale data, previa verifica dei requisiti richiesti da questo medesimo decreto.
2. La sussistenza dei requisiti previsti nel precedente art. 17 e degli impedimenti di cui all'art. 19, primo comma, deve valutarsi, in tal caso, con riferimento alla data alla quale risale l'uso effettivo dei medesimi marchi non trascritti.