Codici penali militari di pace e di guerra
Testo in vigore al
Art. 176 Rappresaglie ordinate fuori dei casi preveduti dalla legge
1. Il comandante, che ordina di eseguire atti di ostilita' a titolo di rappresaglia fuori dei casi in cui questa e' consentita dalla legge o dalle convenzioni internazionali, o non ne ordina la cessazione quando ha ricevuto comunicazione ufficiale che l'avversario ha dato riparazione del fatto illecito, e' punito con la reclusione militare da tre a dieci anni.
Art. 177 Violenza proditoria. Resa a discrezione
1. Chiunque, violando la legge o le convenzioni internazionali, usa proditoriamente violenza a una persona appartenente allo Stato nemico, e' punito con la reclusione da uno a quindici anni, se dal fatto e' derivata una lesione personale, e con l'ergastolo, se dal fatto e' derivata la morte.
2. Le stesse pene si applicano, se la violenza e' usata, ancorche' non proditoriamente, sopra la persona di un nemico, che si sia arreso a discrezione.
Art. 178 Comandante che omette il preavviso in caso di bombardamento
1. E' punito con la reclusione militare fino a tre anni il comandante delle forze di investimento, che, fuori del caso di necessita' delle operazioni militari, omette, prima di cominciare il bombardamento, di fare quanto e' possibile per darne comunicazione alle Autorita' della piazza nemica, a norma della legge o delle convenzioni internazionali.
Art. 179 Comandante che omette di adottare provvedimenti per la protezione di edifici, luoghi e cose che devono essere rispettati
1. E' punito con la reclusione militare fino a tre anni il comandante delle forze d'investimento, che omette di adottare i provvedimenti preveduti dalla legge o dalle convenzioni internazionali per assicurare il rispetto:
1° degli ospedali e di ogni altro edificio o luogo di ricovero o cura di infermi o feriti, di formazioni sanitarie mobili o di stabilimenti fissi per il servizio sanitario, di navi-ospedale, di navi ospedaliere, di aeromobili sanitari addetti al servizio militare, di monumenti storici o di edifici destinati alle scienze, alle arti, alla beneficenza o all'esercizio di un culto, quando essi non siano in pari tempo adoperati a fini militari e siano designati mediante i segni distintivi preveduti dalle convenzioni internazionali o, comunque, preventivamente comunicati al nemico, e facilmente visibili anche a grande distanza e a quota elevata;
2° dei beni degli Stati neutrali e delle sedi delle loro rappresentanze diplomatiche o consolari, quando non vengano usati a fini militari e siano individuati dalla loro bandiera nazionale, visibile anche a grande distanza e a quota elevata.
2. La stessa pena si applica al comandante della piazza investita, che omette di designare gli ospedali, i luoghi, i monumenti e gli edifici predetti mediante segni visibili, comunicati al comandante delle forze assedianti a norma della legge o delle convenzioni internazionali.
Art. 180 Uso indebito di segni e distintivi di protezione e di bandiere
1. E' punito con la reclusione militare fino a sette anni chiunque usa indebitamente:
1° i segni distintivi legalmente adottati per assicurare il rispetto e la protezione degli ospedali, dei luoghi, delle formazioni, degli stabilimenti, dei monumenti, degli edifici e dei beni, indicati nell'articolo precedente;
2° i segni distintivi della Croce Rossa, delle altre associazioni di soccorso autorizzate, delle navi-ospedale, delle navi ospedaliere o delle rispettive imbarcazioni, e degli aeromobili sanitari adibiti al servizio militare;
3° i distintivi internazionali di protezione;
4° la bandiera parlamentare.
2. La stessa pena si applica a chiunque usa indebitamente bandiere, insegne o uniformi militari diverse da quelle nazionali.
Art. 181 Vilipendio dei distintivi di protezione
1. Chiunque vilipende i distintivi internazionali di protezione e' punito con la reclusione militare fino a tre anni.
Art. 182 Costringimento di sudditi nemici a partecipare alle operazioni militari o a favorirle
1. Il militare, che, nel territorio dello Stato nemico occupato dalle forze armate dello Stato italiano, o in qualsiasi altro luogo, costringe un suddito nemico a partecipare ad azioni di guerra contro il proprio paese, ovvero a favorirne in qualsiasi modo l'esecuzione, e' punito con la reclusione militare non inferiore a tre anni.
2. La disposizione del comma precedente non si applica, se il fatto e' commesso contro sudditi nemici, che possiedono in pari tempo la nazionalita' italiana, o che, comunque, siano soggetti agli obblighi del servizio militare, a norma della legge sulla cittadinanza.
Art. 183
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 GENNAIO 2002, N. 6
Art. 184 Violazione di salvaguardia o di salvacondotto
1. Chiunque, senza giustificato motivo, usa violenza contro persona protetta da salvaguardia o da salvacondotto, oppure arbitrariamente s'introduce in alcuno dei luoghi protetti da salvaguardia, e' punito con la reclusione militare fino a tre anni.
2. Agli effetti, della legge penale militare, i militari in servizio di salvaguardia sono considerati sentinelle.
Art. 184-bis Cattura di ostaggi
1. Il militare che viola i divieti della cattura di ostaggi previsti dalle norme sui conflitti armati internazionali e' punito con la reclusione militare da due a dieci anni.
2. La stessa pena si applica al militare che minaccia di ferire o di uccidere una persona non in armi o non in atteggiamento ostile, catturata o fermata per cause non estranee alla guerra, al fine di costringere alla consegna di persone o cose.
3. Se la violenza e' attuata si applica l'articolo 185.
Sezione II. Degli atti illeciti contro persone private nemiche o a danno di beni nemici
Art. 185 Violenza di militari italiani contro privati nemici o di abitanti dei territori occupati contro militari italiani
1. Il militare, che, senza necessita' o, comunque, senza giustificato motivo, per cause non estranee alla guerra, usa violenza contro privati nemici, che non prendono parte alle operazioni militari, e' punito con la reclusione militare fino a cinque anni.
2. Se la violenza consiste nell'omicidio, ancorche' tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale gravissima o grave, si applicano le pene stabilite dal codice penale. Tuttavia, la pena detentiva temporanea puo' essere aumentata.
3. Le stesse pene si applicano agli abitanti del territorio dello Stato nemico occupato dalle forze armate dello Stato italiano, i quali usano violenza contro alcuna delle persone a esse appartenenti.
Art. 185-bis Altre offese contro persone protette dalle convenzioni internazionali
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il militare che, per cause non estranee alla guerra, compie atti di tortura o altri trattamenti inumani, trasferimenti illegali, ovvero altre condotte vietategli dalle convenzioni internazionali, inclusi gli esperimenti biologici o i trattamenti medici non giustificati dallo stato di salute, in danno di prigionieri di guerra o di civili o di altre persone protette dalle convenzioni internazionali medesime, e' punito con la reclusione militare da due a cinque anni.
Art. 186 Saccheggio
1. Chiunque commette un fatto diretto a portare il saccheggio in citta' o altri luoghi, ancorche' presi di assalto, e' punito con la morte con degradazione.38a
Art. 187 Incendio, distruzione o grave danneggiamento in paese nemico
1. Chiunque, in paese nemico, senza essere costretto dalla necessita' delle operazioni militari, appicca il fuoco a una casa o a un edificio, o con qualsiasi altro mezzo li distrugge, e' punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.
2. Se dal fatto e' derivata la morte di una o piu' persone, si applica la pena di morte con degradazione.38a
3. Le stesse disposizioni si applicano nel caso d'incendio o distruzione o grave danneggiamento di monumenti storici, di opere d'arte o scientifiche, ovvero di stabilimenti destinati ai culti, alla beneficenza, alla istruzione, alle arti o alle scienze, ancorche' appartenenti allo Stato nemico.
Art. 188 Busca
1. Il militare o altra persona al servizio o al seguito delle forze armate dello Stato, che, dandosi alla busca, s'impossessa, senza necessita' o autorizzazione, di viveri, oggetti di vestiario o equipaggiamento, ovvero se li fa consegnare, e' punito con la reclusione militare fino a cinque anni.
2. Se il fatto e' commesso in riunione di due o piu' persone, la pena e' aumentata da un terzo alla meta'.
3. Se e' usata violenza, si applica la reclusione militare da uno a otto anni.
Art. 189 Omesso impedimento della busca
1. L'ufficiale o il sottufficiale, che non adopera tutti i mezzi di cui puo' disporre per impedire il fatto preveduto dall'articolo precedente, e' punito con la reclusione militare fino a un anno.
Capo IV. Della violazione dei doveri verso infermi, feriti, naufraghi o morti e verso il personale sanitario
Art. 190 Omessa assistenza verso militari infermi, feriti o naufraghi
1. E' punito con la reclusione militare da uno a dieci anni il militare addetto al servizio sanitario, che, durante o dopo il combattimento, omette di prestare la sua assistenza ai militari, o alle altre persone regolarmente al seguito delle forze armate belligeranti, che siano infermi, feriti o naufraghi, ancorche' nemici.
2. Se alcuno dei fatti suindicati e' commesso per colpa, la pena e' della reclusione militare fino a sette anni.
Art. 191 Uso delle armi contro ambulanze, ospedali, navi o aeromobili sanitari o contro il personale addettovi
1. Chiunque fa uso delle armi contro ambulanze, ospedali, formazioni mobili sanitarie, stabilimenti fissi per il servizio sanitario, navi-ospedale, navi ospedaliere o rispettive imbarcazioni, aeromobili sanitari addetti al servizio militare e ogni altro luogo di ricovero o cura di infermi o feriti, ovvero contro il personale addettovi, quando a norma della legge o delle convenzioni internazionali devono considerarsi rispettati e protetti, e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con la pena della reclusione militare non inferiore a dieci anni.
Art. 192 Maltrattamenti verso infermi, feriti o naufraghi
1. Chiunque usa maltrattamenti contro infermi, feriti o naufraghi, ancorche' nemici, e' punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.
2. Se i maltrattamenti sono gravi, o trattasi di sevizie, la reclusione non e' inferiore a dieci anni; e, se il fatto e' inoltre commesso da un incaricato del trasporto o dell'assistenza dell'infermo, del ferito o del naufrago, si applica l'ergastolo.
3. Si applica la pena di morte con degradazione, se dal fatto e' derivata la morte dell'infermo, del ferito o del naufrago.38a
Art. 193 Spoliazione d'infermi, feriti o naufraghi
1. Chiunque spoglia infermi, feriti o naufraghi, ancorche' nemici, ovvero sottrae a essi denaro o altri oggetti, e' punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
2. Se il fatto e' commesso con violenza contro la persona, la reclusione non e' inferiore a dieci anni.
3. Se il colpevole e' un incaricato del trasporto o della assistenza dell'infermo, ferito o naufrago, si applica:
1° la reclusione non inferiore a quindici anni, nel caso preveduto dal primo comma;
2° l'ergastolo, nel caso preveduto dal secondo comma.
4. Si applica la pena di morte con degradazione, se dal fatto e' derivata la morte dell'infermo, del ferito o del naufrago.38a
Art. 194 Violenza contro le persone addette al servizio sanitario e i ministri del culto
1. Fuori del caso preveduto dall'articolo 191, chiunque usa violenza contro alcuna delle persone regolarmente addette al servizio sanitario, quando a norma della legge o delle convenzioni internazionali devono essere rispettate e protette, e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni.
2. La stessa pena si applica, se il fatto e' commesso contro alcuno dei ministri del culto addetti alle forze armate.
3. Se la violenza consiste nell'omicidio, ancorche' tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale gravissima, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale.
Tuttavia, la pena detentiva temporanea e' aumentata.