Sez. U, Sentenza n. 292 del 05/02/1971 (Rv. 349777 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - PRESTAZIONE DI ATTIVITA D'ISTITUTO - MANCANZA DELL'ATTO DI NOMINA - RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - INSUSSISTENZA - COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI STATO - ESCLUSIONE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - PRESTAZIONE DI ATTIVITA D'ISTITUTO - MANCANZA DELL'ATTO DI NOMINA - RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - INSUSSISTENZA - COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI STATO - ESCLUSIONE.*
La natura di un ente pubblico non economico (nella specie ente nazionale per l'educazione marinara, ora in liquidazione) di uno dei soggetti, e la prestazione di un'attivita che rientri nell'ambito dei fini istituzionali di esso ente (nella specie, insegnamento), non sono elementi sufficienti per attribuire al rapporto la natura di rapporto di pubblico impiego, con la conseguente Competenza giurisdizionale del consiglio di stato, a conoscere delle relative controversie, quando manchi un atto formale di nomina. (V 3255'69, mass n 343270' 1298'54).*
Riferimenti normativi: Legge 10/01/1957 num. 3 art. 9, Legge 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 26/06/1924 num. 1054 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)