Sez. 1, Sentenza n. 2129 del 12/10/1998 Ud. (dep. 19/02/1999) Rv. 212625 - 01
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - DELITTI COLPOSI - CONTRO LA SALUTE PUBBLICA | Esercizio commerciale - Farmacia - È tale - Detenzione di medicinali scaduti - Mancata separazione da quelli in corso - Delitto - Sussistenza.
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - DELITTI COLPOSI - CONTRO LA SALUTE PUBBLICA
La conservazione in farmacia dei medicinali scaduti è assoggettata a regole particolari in considerazione delle necessarie precauzioni da assumere allo scopo di ottenere che essi siano facilmente distinti dai farmaci che possono, viceversa, essere venduti al pubblico. Ciò anche in considerazione del fatto che la farmacia va qualificata quale esercizio commerciale, con la conseguenza che al titolare sono applicabili le norme incriminatrici di cui all'articolo 452 in relazione all'articolo 445 del cod. pen.(delitti colposi contro la salute pubblica). (Nella fattispecie, la Corte ha rigettato il ricorso dell'imputato, gestore di una farmacia, condannato nei gradi di merito per aver custodito nel suo esercizio medicinali scaduti insieme con farmaci "in corso", senza alcuna specifica indicazione che potesse scongiurare errori).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 452, Cod. Pen. art. 443
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)