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Sez. 1, Sentenza n. 2 del 03/01/2005 (Rv. 582595 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Locazione di Immobile - Comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza - Obbligo, "ex" art. 12 d.l. n. 59 del 1978 - Violazione - Carattere permanente - Sussistenza - Conseguenze in tema di prescrizione.
Stato
decisa il 2005-01-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582595-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE

La violazione dell'obbligo di comunicare all'autorità di pubblica sicurezza, nel termine di quarantotto ore, l'avvenuta cessione in locazione di immobile - obbligo previsto dall'art.12 del d.l. n. 59 del 1978, conv., con modif., nella legge n. 141 del 1978 -, in relazione alla quale è prevista una sanzione pecuniaria, ha carattere permanente, trattandosi di illecito i cui effetti perdurano anche dopo la scadenza del termine di legge previsto per detta comunicazione, cessando solo con il venir meno del rapporto di locazione di cui si tratta: ciò in quanto la previsione normativa in questione tutela l'interesse delle forze di polizia ad essere informate sulla identità delle persone che occupano i fabbricati, allo scopo di prevenire la consumazione di gravi reati. Ne consegue che il termine di prescrizione quinquennale dell'illecito, ai sensi dell'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, comincia a decorrere solo dal momento della cessazione del rapporto di locazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 21/03/1978 num. 59 art. 12, Legge 18/05/1978 num. 191, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)