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Sez. L, Sentenza n. 1139 del 24/03/1975 (Rv. 374570 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - LIQUIDAZIONE A SCAGLIONI - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1975-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374570-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - LIQUIDAZIONE A SCAGLIONI - AMMISSIBILITA.*

La norma del terzo comma dell'art 2120 cod civ, disponendo che l'indennita di anzianita deve essere determinata in base all'ultima retribuzione goduta ed in relazione alla categoria cui appartiene il prestatore di lavoro, non implica che quest'ultimo riferimento debba ritenersi fatto alla sola ultima categoria di appartenenza del lavoratore dal momento della risoluzione del rapporto, bensi va inteso quale generico richiamo al concetto astratto di categoria, comprensivo cioe di tutte le diverse categorie in cui si sia articolato il rapporto di lavoro. Tale disposizione, percio, non impone, ai fini del calcolo dell'indennita di anzianita (la quale, per il primo comma dello stesso art 2120 cod civ, deve essere proporzionale agli anni di servizio prestato), l'osservanza di un criterio di proporzionalita aritmetica semplice, consistente nel moltiplicare un'unica e costante frazione (numero di giornate) della retribuzione finale per il numero complessivo degli anni di servizio; ma, al contrario, riserva in via primaria, alle associazioni sindacali, in Sede di contrattazione collettiva, il potere di differenziare la misura in cui tale retribuzione deve essere assunta a base del calcolo dell'indennita in questione con riferimento a ciascuna delle categorie professionali nelle quali il prestatore di lavoro sia stato inquadrato durante lo svolgimento del rapporto, cosi da diversificare, sulla base dell'evoluzione del rapporto medesimo, il coefficiente di calcolo costituito dalla frazione tempo-salario (cosiddetta liquidazione 'a scaglionì). (V 2822/74, mass n 371238).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)