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Sez. 2, Sentenza n. 1592 del 09/05/1969 (Rv. 340493 - 01)

DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - ESERCIZIO DELLA SERVITU - ESTENSIONE E MODALITA - ESTENSIONE - FACOLTA ACCESSORIE - FACOLTA COLLEGATE PER LA PIU AGEVOLE REALIZZAZIONE DELL'UTILITAS - FACOLTA INDISPENSABILI ALL'ATTUAZIONE DELL'UTILITAS - RISPETTIVA CONFIGURABILITA DI AUTONOMA E DISTINTA SERVITU O MENO - SERVITU DI ACQUEDOTTO - CORRELATIVO DIVIETO DI EDIFICARE - INERENZA AL CONTENUTO NORMALE DELLA SERVITU DI ACQUEDOTTO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1969-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/340493-01

DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - ESERCIZIO DELLA SERVITU - ESTENSIONE E MODALITA - ESTENSIONE - FACOLTA ACCESSORIE - FACOLTA COLLEGATE PER LA PIU AGEVOLE REALIZZAZIONE DELL'UTILITAS - FACOLTA INDISPENSABILI ALL'ATTUAZIONE DELL'UTILITAS - RISPETTIVA CONFIGURABILITA DI AUTONOMA E DISTINTA SERVITU O MENO - SERVITU DI ACQUEDOTTO - CORRELATIVO DIVIETO DI EDIFICARE - INERENZA AL CONTENUTO NORMALE DELLA SERVITU DI ACQUEDOTTO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*

Secondo il principio accolto dall'art 1064 cod civ, il contenuto della servitu comprende anche quelle facolta accessorie che sono indispensabili all'Esercizio del diritto, e senza le quali non sarebbe attuabile l'utilitas della servitu stessa. Tali facolta, pur traducendosi in ulteriori pesi per il fondo servente, siccome connaturali alla sostanza stessa del vincolo non danno luogo ad autonome servitu. Per contro, in altre ipotesi, il cui accertamento in concreto appartiene al giudice di merito, le facolta e gli elementi accessori sono strumentalmente collegati all'Esercizio della servitu non perche indispensabili all'Esercizio della medesima, ma solo al fine di rendere piu agevole e piu comoda la realizzazione dell'utilitas principale; nel qual caso o esse integrano il contenuto di altra e distinta servitu complementare e connessa con la servitu principale, oppure rimangono giuridicamente estranee a quest'ultima. In particolare, con riferimento alla servitu di acquedotto, poiche la tecnica moderna puo rendere possibile ed agevole la completa utilizzazione dell'acquedotto sotterraneo senza imporre al proprietario del fondo servente (anche in ossequio al principio, sancito dall'art 1065 cod civ, del minor aggravio di tale fondo) la totale inutilizzazione del fondo sovrastante, sia al fine della coltivazione normale, sia al fine di possibili costruzioni, puo accadere che, per le particolari caratteristiche dell'acquedotto, o per la particolare sua ubicazione e destinazione, il divieto di edificare - altrimenti inerente, in via normale, al contenuto della servitu - non risulti in rapporto di dipendenza assoluta, indispensabile, con l'uso della servitu medesima e con l'Esercizio di tutte le facolta inerenti alla manutenzione, vigilanza e riparazione del conduttore. Puo cioe avvenire che non si riscontri quel nesso di necessita fra Esercizio del diritto e facolta accessorie, sancito dall'art 1064 predetto. (nella specie, la SC ha cassato la pronunzia dei giudici di merito, che avevano ritenuto la sussistenza del predetto nesso considerando necessario l'abbattimento di fabbricati, costruiti al di sopra di un acquedotto sotterraneo, in relazione ad una maggiore convenienza di futuri interventi dall'alto - anziche da una galleria parallela alle condutture - per riparazioni in occasione di eventuali frane o crolli, e non tenendo conto del criterio del contemperamento delle esigenze del fondo dominante con il minore aggravio del fondo servente). (V 2084'68, mass n 334221; 1876'68, mass n 328802; 1663'59).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1064, Cod. Civ. art. 1065

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)