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Sez. 1, Sentenza n. 3296 del 20/09/1991 Cc. (dep. 08/10/1991) Rv. 188425 - 01

Difesa e difensori - Sostituto del difensore | Nomina ai sensi dell'art. 97, quarto comma, cod. proc. pen. - Poteri - Impugnazione - Legittimazione del sostituto e del sostituito - Sussistenza - Termine - Decorrenza.
Stato
decisa il 1991-09-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/188425-01

Difesa e difensori - Sostituto del difensore

Al difensore nominato per la ipotesi di assenza di quello di fiducia o di quello designato di ufficio - a norma dell'art. 97, quarto comma, nuovo cod. proc. pen. - va riconosciuta la qualifica di "sostituto", al quale si applicano le disposizioni dell'art. 102, per cui lo stesso eserciterà i diritti e assumerà i doveri del difensore di fiducia o di quello di ufficio precedentemente designato fino al momento in cui questo, che pure conserva la sua qualifica, non vi provveda personalmente. Ne consegue che anche alle eventuali impugnazioni sarà legittimato il "difensore sostituto", pur conservando tale possibilità quello precedentemente nominato o designato, al quale peraltro non è necessario che sia effettuata notificazione dell'avvenuto deposito degli atti, atteso che il primo si sostituisce al secondo "per tutta la durata dell'impedimento" di questo, impedimento che deve intendersi presunto per la ipotesi di mancato esercizio dei doveri incombenti sul sostituito e che verrà quindi a cessare nel momento in cui lo stesso renderà nota la cessazione dell'impedimento, richiedendosi quindi che faccia a lui carico di rendersi parte diligente ai fini del tempestivo esercizio dei diritti e delle facoltà che l'ordinamento continua a riconoscergli. Il difensore sostituito, pertanto, può autonomamente provvedere alla impugnazione del provvedimento emesso in esito all'udienza nella quale non comparve, ma il termine per la interposizione del gravame decorrerà dall'ultima data della notificazione eseguita alla parte o al difensore che venne chiamato a sostituirlo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 97 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 97 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 102 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 102, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 571 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 571

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)