Sez. 5, Sentenza n. 432 del 26/04/1968 Ud. (dep. 02/08/1968) Rv. 108900 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI -FALSITA IN ATTI - CASISTICA DI ATTI -REGISTRO E RICEVUTA DI CONSEGNA DELLE RACCOMANDATE -FALSIFICAZIONE DELLA FIRMA DEL DESTINATARIO DA PARTE DEL FATTORINO POSTALE - FALSITA MATERIALE -IN ATTI PUBBLICI.*
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI -FALSITA IN ATTI - CASISTICA DI ATTI -REGISTRO E RICEVUTA DI CONSEGNA DELLE RACCOMANDATE -FALSIFICAZIONE DELLA FIRMA DEL DESTINATARIO DA PARTE DEL FATTORINO POSTALE - FALSITA MATERIALE -IN ATTI PUBBLICI.*
Nella consegna delle lettere raccomandate, degli espressi e di altra particolare corrispondenza, il portalettere esplica una pubblica funzione certificatrice dell'avvenuta consegna, che la firma del destinatario e destinata a documentare. La ricevuta, indicata come mod. 24 n. Dell' amministrazione delle poste e telecomunicazioni, e destinata a provare il regolare recapito delle corrispondenze espresse e raccomandate- espresso. La firma per ricezione, apposta su di essa dal destinatario, Forma parte integrale del documento riguardante la consegna della corrispondenza stessa da parte del fattorino, che, appunto quale incaricato di un pubblico servizio, si rende garante della consegna e l'intero documento, predisposto a tutela del pubblico interesse al regolare recapito della corrispondenza, deve annoverarsi tra gli Atti pubblici. Pertanto, qualora il fattorino incaricato del recapito delle raccomandate-espresso apponga sul mod.N 24 la falsa firma del destinatario di una lettera raccomandata-espresso, del cui recapito era stato incaricato, sussistono gli estremi del reato di falso materiale in atto pubblico, previsto dall'art.476 cod.pen. (V.107316, anno 1968, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)