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Sez. 1, Sentenza n. 161 del 18/01/1967 (Rv. 325869 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE TECNICO DI UFFICIO - INDAGINE DEL CONSULENTE E COMUNICAZIONE ALLE PARTI - COMUNICAZIONE AL CONSULENTE DI PARTE DEL SOLO INIZIO DELLE OPERAZIONI E NON ANCHE DELLE SUCCESSIVE INDAGINI - NULLITA DELLA CONSULENZA.*
Stato
decisa il 1967-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/325869-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE TECNICO DI UFFICIO - INDAGINE DEL CONSULENTE E COMUNICAZIONE ALLE PARTI - COMUNICAZIONE AL CONSULENTE DI PARTE DEL SOLO INIZIO DELLE OPERAZIONI E NON ANCHE DELLE SUCCESSIVE INDAGINI - NULLITA DELLA CONSULENZA.*

Il contraddittorio tra il consulente tecnico d'ufficio e quelli delle parti che il legislatore ha voluto costituire, non puo ritenersi salvaguardato con la comunicazione del solo inizio delle operazioni, allorquando, dichiarate chiuse le indagini, in base alle quali sara emesso il responso, il consulente d'ufficio proceda poi, di propria iniziativa, senza darne avviso ai consulenti di parte, ad altre operazioni da lui ritenute opportune ai fini del responso. In tal caso il principio del contraddittorio e violato e, pertanto, la consulenza e nulla.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 201 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 91, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 91, Cod. Proc. Civ. art. 194

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)