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REGOLAMENTO (EURATOM, CECA, CEE) N. 912/78 DEL CONSIGLIO del 2 maggio 1978 che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità

Testo in vigore al

Art. 25

1.

Nell'allegato VII, articolo 12, paragrafo 2, primo comma, la seconda frase è sostituita dal testo seguente:

"In questo caso il rimborso è effettuato, su presentazione dei biglietti, nella classe immediatamente inferiore a quella di" lusso "o alla" prima classe ".".

2.

Nell'allegato VII, articolo 12, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:

"Con decisione dell'autorità che ha il potere di nomina, i funzionari che accompagnino in una determinata missione un membro dell'istituzione possono ottenere per tale missione, su presentazione dei biglietti, il rimborso del percorso nella classe utilizzata dal membro dell'istituzione.".

3. Nell'allegato VII, articolo 12, paragrafo 2, terzo comma, sono soppressi i termini "della categoria A dei gradi inferiori a A3 e del quadro linguistico dei gradi inferiori a L / A3".

Art. 26

Nell'allegato VIII, articolo 3, lettera a), è aggiunto il testo seguente:

"e, alle condizioni previste dall'articolo 40, paragrafo 3, secondo comma, ultima frase dello statuto, nella posizione di cui all'articolo 35, lettera c) dello statuto.".

Art. 27

Nell'allegato VIII, articolo 27, la prima frase è sostituita dal testo seguente:

"La moglie divorziata di un funzionario ha diritto, al decesso di quest'ultimo, alla pensione di reversibilità definita nel presente capitolo, a condizione che la sentenza di divorzio non sia stata pronunciata esclusivamente per colpa del coniuge divorziato.".

Art. 28

Nell'allegato VIII, articolo 28, prima frase, i termin "se la sentenza di divorzio è stata pronunciata esclusivamente per colpa del funzionario" sono sostituiti dal termini "se la sentenza di divorzio non è stata pronunciata esclusivamente per colpa della moglie divorziata.".

Art. 29

Nell'allegato VIII, articolo 37, primo comma, seconda frase, è aggiunto il testo seguente:

"nonché nei confronti del funzionario in aspettativa per motivi personali che continui ad acquisire nuovi diritti alla pensione alle condizioni previste dall'articolo 40, paragrafo 3, dello statuto.".

Capo II. Modifiche del regime applicabile agli altri agenti delle comunita europee

Art. 30

All'articolo 4, primo comma, è aggiunta la frase seguente:

"A titolo eccezionale puo essere considerato agente locale anche l'agente assunto per svolgere mansioni esecutive presso gli uffici del servizio stampa e informazione della Commissione delle Comunità europee.". L'articolo 4, secondo comma, è sostituito dal testo seguente:

"Nelle sedi di servizio situate al di fuori dei paesi delle Comunità, puo essere considerato agente locale l'agente assunto per espletare compiti diversi da quelli indicati nel primo comma, che non sarebbe giustificato, nell'interesse del servizio, affidare ad un funzionario o ad un agente avente un'altra qualifica ai sensi dell'articolo 1.".

Art. 31

All'articolo 14, dopo il primo comma, è inserito il comma seguente:

"Se, durante il periodo di prova, l'agente è impossibilitato, in seguito a malattia o infortunio, ad esercitare le sue funzioni per almeno un mese, l'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione puo prolungare il periodo di prova per un periodo corrispondente.".

Art. 32

L'articolo 20, secondo comma, è sostituito dal testo seguente:

"Le disposizioni degli articoli 66, 67, 69, 70 e 70 bis dello statuto concernenti gli stipendi base, gli assegni familiari, l'indennità di dislocazione, l'indennità di decesso e l'indennità di insegnamento, si applicano per analogia.".

Art. 33

All'articolo 37, dopo il terzo comma, è inserito il comma seguente:

"In caso di decesso del coniuge, che non sia funzionario o agente temporaneo, di un agente temporaneo, i figli dell'agente temporaneo stesso, riconosciuti a suo carico ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato VII dello statuto, hanno diritto a una pensione di orfano fissata conformemente all'ultimo comma dell'articolo 80 dello statuto.".

Art. 34

L'articolo 65 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 65

Le disposizioni dell'articolo 67 dello statuto, tranne i paragrafo 1, lettera c) e dell'articolo 69 dello statuto nonché le disposizioni degli articoli 1, 2, 4 e 4 bis dell'allegato VII dello statuto, concernenti la concession degli assegni familiari, dell'indennità di dislocazione e dell'indennità forfettaria, si applicano per analogia. ".

Capo III. Disposizioni finali

Art. 35

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Tuttavia l'articolo 4, paragrafo 3, dell'allegato VII dello statuto, di cui all'articolo 21, paragrafo 2 del presente regolamento, è applicabile a decorrere dal 1 * luglio 1972.

L'articolo 5 è applicabile, per il restante periodo dell'aspettativa, al funzionario che, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, è in posizione di aspettativa per motivi personali.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addi 2 maggio 1978. Per il Consiglio Il Presidente K. B. ANDERSEN